Assegno ordinario di invalidità

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità. 

La domanda

Il primo passo da compiere è la presentazione della domanda (su modulo Inv1 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”) a una qualunque sede Inps, allegando la seguente documentazione:

Il requisito sanitario

Successivamente alla domanda, l’interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’Inps, i quali dovranno verificare se:

Il giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività concretamente svolta.

Il requisito contributivo

Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

Da ricordare 

L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’asse gno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio.

L’assegno non è reversibile.

Integrazione al minimo

L’importo dell’assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale.

L’assegno, una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque superare l’importo del trattamento minimo.

La riduzione per chi lavora

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l’Inps opera una trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma.

La riduzione è pari al:

Trasformazione in pensione di vecchiaia 

L’assegno di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio 1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in pensione di anzianità) al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l’assegno di invalidità senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L’Inps ha stabilito che saranno regolarmente accettate le domande per la trasformazione dei trattamenti d’invalidità in pensione di vecchiaia, mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre 2004. 

Il ricorso 

Se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.