Assegno
ordinario di invalidità
Il
lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua
capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi,
richiedere l’assegno di invalidità.
La
domanda
Il
primo passo da compiere è la presentazione della domanda (su modulo Inv1
disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it,
nella sezione “moduli”) a una qualunque sede Inps, allegando la seguente
documentazione:
i
certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere
rilasciate direttamente presso la sede Inps;
il
modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del
lavoratore,attestante l’infermità fisica o mentale.
Il
requisito sanitario
Successivamente
alla domanda, l’interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà
effettuata dai medici dell’Inps, i quali dovranno verificare se:
l’infermità
fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa,
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo (almeno
67% di invalidità).
Il
giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma
dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza
professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione
sull’attività concretamente svolta.
Il
requisito contributivo
Per
avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve
possedere anche precisi requisiti assicurativi:
aver
versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel
quinquennio precedente la domanda;
essere
iscritto all’Inps da almeno 5 anni.
Da
ricordare
L’assegno
ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere
rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo
consecutivo l’asse gno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento
dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre
precedente la scadenza del triennio.
L’assegno
non è reversibile.
Integrazione
al minimo
L’importo
dell’assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati.
Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non
superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore
all’assegno sociale.
L’assegno,
una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque
superare l’importo del trattamento minimo.
La
riduzione per chi lavora
L’importo
dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l’Inps opera una
trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività
lavorativa dipendente o autonoma.
La
riduzione è pari al:
25%
se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo
annuo moltiplicato per 4;
50%
se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo
annuo moltiplicato per 5.
Trasformazione
in pensione di vecchiaia
L’assegno
di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio
1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in
pensione di anzianità) al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per
gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un
minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l’assegno di invalidità
senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di
vecchiaia. L’Inps ha stabilito che saranno regolarmente accettate le domande
per la trasformazione dei trattamenti d’invalidità in pensione di vecchiaia,
mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli
assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre
2004.
Il
ricorso
Se
la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile
presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato
personalmente o tramite raccomandata.