Il calcolo della pensione
1 -Determinazione della pensione
L’importo della pensione retributiva è determinato da una percentuale riferita all’anzianità di servizio utile e dalla retribuzione.
2 - L’aliquota
La percentuale e ottenuta dall’anzianità
pensionistica indicata in anni e mesi, la frazione di mese superiore a 15 giorni
si arrotonda a mese intero.
La percentuale per 15 anni è pari al 35%, per ogni anno oltre il 15° si
aggiunge l’1,80%, per cui si raggiunge il massimo dell’80% con 40 anni;
l’anzianità oltre i 40 anni diventa ininfluente.
Alla parte riferita agli anni si aggiunge lo 0,15% per ogni mese.
Esempio: anni 28 e mesi 3: 35 + (1,80x13)+(0,15x3) = 58,85%
3 - La retribuzione
La pensione retributiva viene calcolata in due quote,
quota A e quota B.
Per la quota A l’aliquota percentuale è riferita all’anzianità maturata al
31/12/92 e viene applicata sull’ultima retribuzione maturata al momento della
cessazione.
Per la quota B l’aliquota si ottiene per differenza sottraendo a quella
riferita all’intera anzianità quella della parte A; questa percentuale si
applica alla media retributiva degli ultimi 10 anni.
La media decennale è stata introdotta gradualmente ed è andata a regime dal
31/10/2008.
Nella fase transitoria (dal 1/1/93 al
31/10/08) la media è stata calcolata su un periodo che partendo dal 1/1/93 aumentava
prima di 6 e poi di 8 mesi all’anno.
Qualora il contratto preveda degli aumenti
da corrispondere dopo la cessazione dal servizio, la pensione viene ricalcolata
alla data di corresponsione dell’aumento contrattuale come se il pensionato
fosse rimasto in servizio fino a tale data.
Gli aumenti di contratto corrisposti dopo la cessazione, contrariamente alla
pensione, non hanno alcun effetto sul calcolo della buonuscita.
Nota:
Se la media retributiva per il calcolo della quota B supera il tetto calcolato ai sensi
della legge 662/96 – art. 1, comma 241, la stessa va calcolata in due tranches
(92/97 e 98/cessazione).
Per quanto riguarda il personale della scuola, stante la retribuzione
contrattuale vigente, il superamento del tetto si verifica solo per i dirigenti
scolastici.
4 - La maggiorazione del 18%
Al personale della scuola, come al
personale del comparto statale, alla retribuzione utile per il calcolo della
quota A e della quota B viene applicata una maggiorazione del 18% (ne è esclusa
l’indennità integrativa speciale).
Questa maggiorazione è da intendere come un salario accessorio minimo utile
esclusivamente al calcolo della pensione.
Pertanto il salario accessorio effettivamente percepito, sia in forma fissa come
elemento della retribuzione, sia in forma occasionale per prestazioni previste
dalla normativa, influisce sulla pensione solo se supera il salario accessorio
minimo del 18% già riconosciuto per legge.
Pertanto solo la parte eccedente il
18% va a far parte della retribuzione utile al calcolo.
Dal 1/1/2003 l'indennità integrativa speciale è stata inglobata nello
stipendio, con la precisazione che, però, non deve produrre effetti sui
trattamenti pensionistici.
Pertanto dall'1/1/03 l'indennità integrativa fa parte della retribuzione utile
per il calcolo della buonuscita, ma non viene aumentata del 18% ai fini del
calcolo della pensione.
Con l'entrata in vigore del CCNL 2006-09 è stata sostenuta da un esperto di
"Italia Oggi" la tesi che, non comparendo più il comma che
prescriveva "inglobamento senza effetti sulla pensione", ciò
comportasse da quella data di sottoporre l'IIS a maggiorazione. Altri esperti
altrettanto autorevoli hanno sostenuto il contrario; noi siamo d'accordo con
questi ultimi, ma quello che conta è che anche l'INPDAP (e non poteva essere
diversamente) è di questa opinione.