Il calcolo della pensione

  

1 -Determinazione della pensione

L’importo della pensione retributiva è determinato da una percentuale riferita all’anzianità di servizio utile e dalla retribuzione.

2 - L’aliquota

La percentuale e ottenuta dall’anzianità pensionistica indicata in anni e mesi, la frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero.
La percentuale per 15 anni è pari al 35%, per ogni anno oltre il 15° si aggiunge l’1,80%, per cui si raggiunge il massimo dell’80% con 40 anni; l’anzianità oltre i 40 anni diventa ininfluente.
Alla parte riferita agli anni si aggiunge lo 0,15% per ogni mese.
Esempio: anni 28 e mesi 3: 35 + (1,80x13)+(0,15x3) = 58,85%


3 - La retribuzione

La pensione retributiva viene calcolata in due quote, quota A e quota B.
Per la quota A l’aliquota percentuale è riferita all’anzianità maturata al 31/12/92 e viene applicata sull’ultima retribuzione maturata al momento della cessazione.
Per la quota B l’aliquota si ottiene per differenza sottraendo a quella riferita all’intera anzianità quella della parte A; questa percentuale si applica alla media retributiva degli ultimi 10 anni.
La media decennale è stata introdotta gradualmente ed è andata a regime dal 31/10/2008.
Nella fase transitoria (dal 1/1/93 al 31/10/08) la media è stata calcolata su un periodo che partendo dal 1/1/93 aumentava prima di 6 e poi di 8 mesi all’anno.

Qualora il contratto preveda degli aumenti da corrispondere dopo la cessazione dal servizio, la pensione viene ricalcolata alla data di corresponsione dell’aumento contrattuale come se il pensionato fosse rimasto in servizio fino a tale data.
Gli aumenti di contratto corrisposti dopo la cessazione, contrariamente alla pensione, non hanno alcun effetto sul calcolo della buonuscita.

Nota: Se la media retributiva per il calcolo della quota B supera il tetto calcolato ai sensi della legge 662/96 – art. 1, comma 241, la stessa va calcolata in due tranches (92/97 e 98/cessazione).
Per quanto riguarda il personale della scuola, stante la retribuzione contrattuale vigente, il superamento del tetto si verifica solo per i dirigenti scolastici.


4 - La maggiorazione del 18%

Al personale della scuola, come al personale del comparto statale, alla retribuzione utile per il calcolo della quota A e della quota B viene applicata una maggiorazione del 18% (ne è esclusa l’indennità integrativa speciale).
Questa maggiorazione è da intendere come un salario accessorio minimo utile esclusivamente al calcolo della pensione.
Pertanto il salario accessorio effettivamente percepito, sia in forma fissa come elemento della retribuzione, sia in forma occasionale per prestazioni previste dalla normativa, influisce sulla pensione solo se supera il salario accessorio minimo del 18% già riconosciuto per legge.
Pertanto  solo la parte eccedente il 18% va a far parte della retribuzione utile al calcolo.
Dal 1/1/2003 l'indennità integrativa speciale è stata inglobata nello stipendio, con la precisazione che, però, non deve produrre effetti sui trattamenti pensionistici.
Pertanto dall'1/1/03 l'indennità integrativa fa parte della retribuzione utile per il calcolo della buonuscita, ma non viene aumentata del 18% ai fini del calcolo della pensione.
Con l'entrata in vigore del CCNL 2006-09 è stata sostenuta da un esperto di "Italia Oggi" la tesi che, non comparendo più il comma che prescriveva "inglobamento senza effetti sulla pensione", ciò comportasse da quella data di sottoporre l'IIS a maggiorazione. Altri esperti altrettanto autorevoli hanno sostenuto il contrario; noi siamo d'accordo con questi ultimi, ma quello che conta è che anche l'INPDAP (e non poteva essere diversamente) è di questa opinione.