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Pubblicità
Solidale
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Nel prossimo futuro la pensione sarà corrispondente a circa il 60%
dell'ultima retribuzione .Per i lavoratori assunti dal 01/01/1996 che
andranno in pensione col sistema contributivo, la copertura pensionistica
potrebbe scendere ulteriormente.
La riforma attuata dalla legge 335/95 ha però previsto, proprio per
attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di
affiancare alla pensione obbligatoria una pensione complementare,da
realizzarsi mediante i Fondi pensione.
È, infatti, prevista l'istituzione di alcuni Fondi pensione, con
riferimento ad uno o più dei Comparti contrattuali esistenti nel pubblico
impiego (Scuola, Ministeri, Enti locali, Parastato, ecc.).
La legge prevede due tipologie di Fondi pensione: i Fondi "ad ambito
definito" (o "negoziali"), originati da contratti di lavoro
o regolamenti aziendali ed i Fondi "aperti", costituiti da
operatori del mercato finanziario.
Il Fondo pensione negoziale non ha scopo di lucro ed è un soggetto di
diritto privato che può assumere la configurazione giuridica
dell'associazione o della fondazione. Deve dotarsi di uno Statuto e, nel
caso in cui si configuri come associazione, di un Regolamento elettorale
per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di
amministrazione e di controllo.
I Fondi pensione prevedono il versamento di contributi da parte del
lavoratore e da parte del datore di lavoro.
Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota (o tutto, secondo i casi) del
trattamento di fine rapporto (TFR).
In più, limitatamente ad alcuni fondi del pubblico impiego, sono
previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni "bonus"
per incentivare l'adesione dei lavoratori, ad esclusivo carico
dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Il Fondo pensione affida la gestione dei contributi raccolti ad operatori
specializzati perché li investano sui mercati finanziari, secondo
alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo stesso.
L'insieme dei contributi, delle quote di TFR versati e dei rendimenti
finanziari ottenuti con l'investimento, costituiranno il
"montante" con il quale sarà determinata la prestazione della
pensione complementare.
Al momento della cessazione dal servizio si ottiene la pensione
complementare sotto forma di rendita mensile. In alternativa, se il fondo
lo prevede, il socio può richiedere al Fondo di percepire fino al 50%
sotto forma di capitale e il resto in rendita.
In alcuni casi (sempre se previsto dallo statuto del Fondo), quando, cioè,
con la metà del montante maturato non si raggiunge la metà dell'importo
dell'assegno sociale dell'INPS, l'aderente può chiedere che tutta la
pensione complementare sia liquidata sotto forma di capitale.
La pensione complementare si ottiene:
- per vecchiaia, al raggiungimento dell'età pensionabile del regime
obbligatorio, con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo;
- per anzianità,in caso di cessazione dall'attività lavorativa, con
almeno 15 anni di iscrizione al fondo e con un'età di non più di 10 anni
inferiore a quella pensionabile del regime obbligatorio.
Inoltre, gli statuti dei Fondi possono prevedere l'erogazione di
prestazioni in caso di premorienza o invalidità degli aderenti .
TFS
- TFR
In sostituzione del trattamento di fine servizio (TFS), la riforma
previdenziale del 1995 ha esteso ai lavoratori pubblici il trattamento di
fine rapporto (TFR).
Il TFR a favore dei lavoratori pubblici è pari al 6,91% della
retribuzione fondamentale (stipendio, retribuzione d'anzianità, indennità
integrativa speciale,tredicesima e altre voci)accantonato annualmente e
rivalutato, su base composta, applicando un'aliquota pari al 75% del tasso
d'inflazione più l'1,5% in misura fissa. L'ammontare finale è liquidato
al lavoratore al momento della cessazione dal servizio.
L'estensione del TFR ha riguardato i lavoratori pubblici assunti a tempo
indeterminato a partire dal 1/1/2001. Per coloro che aderiranno al Fondo
pensione, l'intero accantonamento annuo del TFR sarà destinato a
previdenza complementare.
Coloro che, al 31.12.2000, erano in servizio a tempo indeterminato nella
pubblica amministrazione, permangono nel regime del trattamento di fine
servizio - TFS, salvo che aderiscano ad un fondo pensione, in tal caso
dovranno potare per il regime di TFR .
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