PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I fondi pensione

Pubblicità Solidale


Nel prossimo futuro la pensione sarà corrispondente a circa il 60% dell'ultima retribuzione .Per i lavoratori assunti dal 01/01/1996 che andranno in pensione col sistema contributivo, la copertura pensionistica potrebbe scendere ulteriormente.
La riforma attuata dalla legge 335/95 ha però previsto, proprio per attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione complementare,da realizzarsi mediante i Fondi pensione.
È, infatti, prevista l'istituzione di alcuni Fondi pensione, con riferimento ad uno o più dei Comparti contrattuali esistenti nel pubblico impiego (Scuola, Ministeri, Enti locali, Parastato, ecc.).
La legge prevede due tipologie di Fondi pensione: i Fondi "ad ambito definito" (o "negoziali"), originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali ed i Fondi "aperti", costituiti da operatori del mercato finanziario.
Il Fondo pensione negoziale non ha scopo di lucro ed è un soggetto di diritto privato che può assumere la configurazione giuridica dell'associazione o della fondazione. Deve dotarsi di uno Statuto e, nel caso in cui si configuri come associazione, di un Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e di controllo.

I Fondi pensione prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro.
Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota (o tutto, secondo i casi) del trattamento di fine rapporto (TFR).
In più, limitatamente ad alcuni fondi del pubblico impiego, sono previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni "bonus" per incentivare l'adesione dei lavoratori, ad esclusivo carico dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Il Fondo pensione affida la gestione dei contributi raccolti ad operatori specializzati  perché li investano sui mercati finanziari, secondo alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo stesso.

L'insieme dei contributi, delle quote di TFR versati e dei rendimenti finanziari ottenuti con l'investimento, costituiranno il "montante" con il quale sarà determinata la prestazione della pensione complementare.

Al momento della cessazione dal servizio si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. In alternativa, se il fondo lo prevede, il socio può richiedere al Fondo di percepire fino al 50% sotto forma di capitale e il resto in rendita.
In alcuni casi (sempre se previsto dallo statuto del Fondo), quando, cioè, con la metà del montante maturato non si raggiunge la metà dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS, l'aderente può chiedere che tutta la pensione complementare sia liquidata sotto forma di capitale.
La pensione complementare si ottiene:
- per vecchiaia, al raggiungimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio, con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo;
- per anzianità,in caso di cessazione dall'attività lavorativa, con almeno 15 anni di iscrizione al fondo e con un'età di non più di 10 anni inferiore a quella pensionabile del regime obbligatorio.
Inoltre, gli statuti dei Fondi possono prevedere l'erogazione di prestazioni in caso di premorienza o invalidità degli aderenti .

TFS - TFR

In sostituzione del trattamento di fine servizio (TFS), la riforma previdenziale del 1995 ha esteso ai lavoratori pubblici il trattamento di fine rapporto (TFR).
Il TFR a favore dei lavoratori pubblici è pari al 6,91% della retribuzione fondamentale (stipendio, retribuzione d'anzianità, indennità integrativa speciale,tredicesima e altre voci)accantonato annualmente e rivalutato, su base composta, applicando un'aliquota pari al 75% del tasso d'inflazione più l'1,5% in misura fissa. L'ammontare finale è liquidato al lavoratore al momento della cessazione dal servizio.
L'estensione del TFR ha riguardato i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato a partire dal 1/1/2001. Per coloro che aderiranno al Fondo pensione, l'intero accantonamento annuo del TFR  sarà destinato a previdenza complementare.


Coloro che, al 31.12.2000, erano in servizio a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, permangono nel regime del trattamento di fine servizio - TFS, salvo che aderiscano ad un fondo pensione, in tal caso dovranno potare per il regime di TFR . 

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