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Pubblicità
Solidale
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Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133
Gazzetta
Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
Dal
1° gennaio 2009, secondo la legge n. 133 del 6 agosto 2008, le
pensioni d’anzianità in regime
retributivo potranno beneficiare della piena
cumulabilità, che è già in vigore per le pensioni di
vecchiaia.
Analogamente le pensioni
contributive diventano totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da
lavoro, se rispondono ai seguenti requisiti:
-
pensioni di
vecchiaia acquisite con 40 anni di contributi;
-
pensioni di
vecchiaia al compimento dell’età pensionabile ossia 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne;
-
pensioni dirette di
anzianità conseguite con i nuovi requisiti di età e di contribuzione
previsti dalla legge numero
247 del 24 dicembre 2007.
Fino al 31/12/2008
rimane in vigore la normativa sottoesposta .
Legge
388/2000 art.72
Legge
finanziaria 2003 art.44
La
normativa in vigore diversifica secondo la tipologia di pensione.
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Il cumulo
tra pensione e redditi da lavoro dal 01/01/2003 |
| Tipologia
di pensione |
Lavoro
dipendente |
Lavoro
autonomo |
| Pensione
di vecchiaia |
Cumulo
Totale |
Cumulo
Totale |
| Pensione
di anzianità e di inabilità con 40 anni di contributi oppure 37
anni di contributi + 58 anni di età |
Cumulo
Totale
|
Cumulo
Totale
|
| Pensione
di anzianità
(*) |
Divieto
di cumulo |
Cumulo
Parziale
La pensione
cumulabile ammonta a :
PC=TM
+ il 70% del (P-TM) (con trattenuta uguale o minore il 30% del
reddito)
Eccezioni
Cumulo totale se
la pensione ha:
-
decorrenza
ante 1/1/95
-
decorrenza
ante 1/10/96 con requisito per le pensioni d'anzianità al
31/12/94
-
decorrenza tra
1/10/96 e il 31/12/97 e con 35 anni di contributi e 52 anni di
età al 30/9/96 oppure 36 anni di contributi al 30/9/96
-
decorrenza tra
1/10/96 e 31/12/97 per i bloccati al 28/9/94 con requisiti al
31/12/94
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| Pensioni
di inabilità con meno di 40 anni di contributi
(*) |
PC=TM
+ il 50% del (P-TM) |
PC=TM
+ il 70% del (P-TM) (con trattenuta uguale o minore il 30% del
reddito ) |
| Le
tipologie di pensione con (*) al raggiungimento dell'età utile
per il requisito della pensione di vecchiaia(60 anni donna - 65
uomo) potranno essere interamente cumulabili sia con il reddito da
lavoro dipendente che autonomo.
PC = Pensione
Cumulabile ; TM = Trattamento Minimo ; P = Pensione Percepita |
- Pensioni di
anzianità con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età:
| Possibilità
di cumulo dal 01/01/2003 |
Pensioni
anzianità con 37 anni o più di contribuzione e 58 anni o più di
età alla cessazione |
| lavoro
dipendente |
Cumulo
Totale |
| lavoro
autonomo |
Cumulo
Totale |
Possono accedere a
tale normativa, a decorrere dal 01/01/2003, anche i pensionati nei
cui confronti trovano applicazione regimi di divieto parziale o totale di
cumulo, versando Una Tantum secondo l'importo
determinato dall'art.44
comma 2 della legge finanziaria 2003
Esempi di calcolo
della decurtazione:
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CUMULO
PARZIALE – Come calcolare la decurtazione |
| Importo
trattamento minimo INPS annuo per il 2002: (392,69
x 13) |
5.104,97 |
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Primo
esempio
Reddito annuo pensione - € 15.000,00 - Reddito annuo lavoro
autonomo € 12.000,00 |
| Eccedenza
pensione minima (15.000,00 – 5.104,97) |
9.895,03 |
| Decurtazione
(30% di 9.895,03) |
|
| 30%
del reddito da lavoro autonomo |
3.600,00 |
| Pensione
spettante (15.000,00 – 2.968,51) |
12.031,49 |
| Nel
primo esempio la decurtazione non supera il 30% del reddito da
lavoro autonomo |
|
Secondo
esempio
Reddito annuo pensione € 18.000,00 - Reddito annuo lavoro
autonomo € 6.000,00 |
| Eccedenza
pensione minima (18.000,00 – 5.104,97) |
12.895,03 |
| Decurtazione
(30% di 12.895,03) |
3.868,51 |
| 30% del reddito da lavoro autonomo |
1.800,00 |
| Pensione
spettante (18.000,00 – 1.800,00) |
16.200,00 |
| Nel
secondo esempio la decurtazione sarebbe superiore al 30% del
reddito da lavoro autonomo |
Adempimenti
da espletare in caso di cumulo:
- Dichiarare,
all'Ente che paga la pensione,l'ammontare dei redditi che si prevede
di conseguire nell'anno in corso.
- In base a tale
dichiarazione l' Ente provvederà ad effettuare le trattenute
provvisorie delle quote di pensione non cumulabile.
- Entro il 30 giugno
dell'anno successivo il pensionato dovrà presentare all'Ente che paga
la pensione ,la dichiarazione dei redditi da lavoro riferita all'anno
precedente per il conguaglio .
Sanzioni:
- Coloro che non
presenteranno la dichiarazione dei redditi dovranno versare all'Ente
previdenziale di appartenenza l'intero importo annuo della pensione
percepita.
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