Trattenimento in servizio e Cumulo

 

1 - Trattenimento in servizio

Il dipendente che compie i 65 anni entro il 31 agosto viene dimesso dal servizio d’ufficio a partire dal 1° settembre.

Chi viene a trovarsi in questa situazione, può chiedere il mantenimento in servizio per altri due anni, fino al 67/mo anno di età (DPR 503/92 – Art. 16 come riveduto dalla legge 133/08).

Le novità introdotte dalla legge 133 che recepisce modificandolo il D.L. 112 del 25/6/08 sono significative:
- è facoltà dell'amministrazione accettare o respingere la richiesta tenendo conto delle
proprie esigenze organizzative e funzionali, come pure della particolare esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei servizi;
- la
richiesta deve essere presentata da 24 a 12 mesi precedenti la data in cui si matura il 65° anno di età.

Nella fase transitoria sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere e quelli riferiti alle domande presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 112 pubblicato nella G.U. del 25/6/08.

Al momento mancano le disposizioni operative per la fase transitoria riguardante il personale della scuola che compie o ha compiuto i 65 anni nel periodo 1/9/08-31/8/09, quindi con decorrenza 1/9/09 e per quanto riguarda la possibilità di annullare il trattenimento in servizio dopo il primo anno.

Il personale che al compimento del 65° anno di età non ha ancora maturato i 40 anni di anzianità ed era in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, anche in altro ruolo, alla data del 1/10/74, può chiedere il mantenimento in servizio fino alla maturazione di tale diritto e per un massimo di 5 anni, limite massimo al compimento del 70/mo anno (DPR 297/94 – Art. 509, comma 2).
  
Il personale che al compimento del 65° anno di età non ha ancora maturato l’anzianità minima per il diritto a pensione, può chiedere il mantenimento in servizio fino alla maturazione di tale diritto e per un massimo di 5 anni, fino al compimento del 70/mo anno.
L’accoglimento è subordinato alla condizione di raggiungere in tale modo il minimo per la pensione e pertanto la richiesta non può essere revocata dall’interessato prima del raggiungimento dell’obiettivo per il quale è stata concessa la proroga (DPR 297/94 – Art. 509, comma 3).    

Se si ha diritto, la richiesta di mantenimento oltre il 67° anno va presentata in alternativa a quella fino al 67° anno e non alla sua scadenza: non è possibile cumulare le proroghe. 

2 - Il cumulo

L'art. 19 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133/08 ha posto fine alla giungla normativa finora vigente, stabilendo che a decorrere  dal    gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di anzianità  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima sono  totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La norma è retroattiva e riguarda anche le pensioni già conseguite.

Per le pensioni di tipo interamente contributivo, restano in vigore i vecchi limiti: il cumulo è possibile per i pensionamenti maturati per limiti di età (60 anni donne, 65 anni uomini) o per limiti di servizio (40 anni di anzianità).

Il cumulo non riguarda le pensioni di reversibilità.