Trattenimento in servizio e Cumulo
1 - Trattenimento in servizio
Il dipendente che compie i 65 anni entro il 31 agosto viene dimesso dal servizio d’ufficio a partire dal 1° settembre.
Chi viene a trovarsi in questa situazione, può chiedere il mantenimento in servizio per altri due anni, fino al 67/mo anno di età (DPR 503/92 – Art. 16 come riveduto dalla legge 133/08).
Le
novità introdotte dalla legge 133 che recepisce modificandolo il D.L. 112 del
25/6/08 sono significative:
- è facoltà dell'amministrazione accettare o respingere la richiesta tenendo
conto delle proprie esigenze
organizzative e funzionali, come
pure della particolare esperienza
professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici
ambiti ed
in funzione
dell'efficiente andamento
dei servizi;
- la richiesta deve essere presentata
da 24 a 12 mesi precedenti la data in cui si matura il 65° anno di età.
Nella fase transitoria sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere e quelli riferiti alle domande presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 112 pubblicato nella G.U. del 25/6/08.
Al momento mancano le disposizioni operative per la fase transitoria riguardante il personale della scuola che compie o ha compiuto i 65 anni nel periodo 1/9/08-31/8/09, quindi con decorrenza 1/9/09 e per quanto riguarda la possibilità di annullare il trattenimento in servizio dopo il primo anno.
Il
personale che al compimento del 65° anno di età non ha ancora maturato i 40
anni di anzianità ed era in servizio di ruolo o con incarico a tempo
indeterminato, anche in altro ruolo, alla data del 1/10/74, può chiedere il
mantenimento in servizio fino alla maturazione di tale diritto e per un massimo
di 5 anni, limite massimo al compimento del 70/mo anno (DPR 297/94 – Art. 509,
comma 2).
Il personale che al compimento del 65° anno di età non ha ancora maturato
l’anzianità minima per il diritto a pensione, può chiedere il mantenimento
in servizio fino alla maturazione di tale diritto e per un massimo di 5 anni,
fino al compimento del 70/mo anno.
L’accoglimento è subordinato alla condizione di raggiungere in tale modo il
minimo per la pensione e pertanto la richiesta non può essere revocata
dall’interessato prima del raggiungimento dell’obiettivo per il quale è
stata concessa la proroga (DPR 297/94 – Art. 509, comma 3).
Se si ha diritto, la richiesta di mantenimento oltre il 67° anno va presentata
in alternativa a quella fino al 67° anno e non alla sua scadenza: non è
possibile cumulare le proroghe.
2 - Il cumulo
L'art. 19 del D.L. 112/08 convertito nella
legge 133/08 ha posto fine alla giungla normativa finora vigente, stabilendo che
a decorrere
dal 1°
gennaio 2009
le pensioni
dirette di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed
esclusive della
medesima sono
totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La norma è retroattiva e riguarda anche le pensioni già conseguite.
Per le pensioni di tipo interamente contributivo, restano in vigore i vecchi limiti: il cumulo è possibile per i pensionamenti maturati per limiti di età (60 anni donne, 65 anni uomini) o per limiti di servizio (40 anni di anzianità).
Il cumulo non riguarda le pensioni di reversibilità.