La decorrenza e il diritto


1 - Decorrenza pensionamenti

Per il personale della scuola le cessazioni dal servizio possono decorrere solamente a partire dal 1° settembre, dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Fanno eccezione le cessazioni per motivi di salute che hanno decorrenza a partire dalla data di espletamento dell’iter della pratica per il riconoscimento che può essere avviata in qualunque momento.

Le dimissioni dei dirigenti scolastici sono disciplinate dall’art. 35 del CCNL della dirigenza 2000-01 che di fatto prevede, seppure con una formulazione complessa, tre mesi di preavviso; in pratica per lasciare il servizio al 1° settembre la richiesta deve essere presentata entro il 31 maggio.

Ogni anno, in novembre, il Ministero della P.I. emana una circolare per impartire le disposizioni relative ai pensionamenti dal 1° settembre successivo. In essa è indicata la data entro la quale si possono rassegnare o ritirare le dimissioni dal servizio.
Da parecchi anni viene confermata la data del 10 gennaio.

La stessa scadenza deve essere rispettata da quanti, in possesso dei requisiti, intendono chiedere la pensione e il mantenimento in servizio a part-time (unica domanda per chiedere contestualmente pensione e part-time).

Possono essere presentate solo le dimissioni a partire dal termine del successivo anno scolastico.
L’indicazione di altre date rende nulla la domanda.

2 - Pensione di vecchiaia e pensione di anzianità

Coloro che cessano dal servizio con diritto a pensione per limiti di età (65 anni se uomini, 60 anni se donne), hanno diritto alla pensione di vecchiaia.
Negli altri casi coloro che cessano dal servizio  con i requisiti minimi previsti hanno diritto alla pensione di anzianità.
Alla luce della normativa vigente, non intravediamo alcuna sostanziale differenza tra i due tipi di pensione.

3 - Pensione contributiva

Possono optare per la pensione contributiva a partire dal 1/1/2008, ai sensi della legge 243/04, le donne che maturano 57 anni di età e 35 anni di contributi.  
L'opzione prevista dalla legge 335/95, alla luce delle novità introdotte con la legge 243/04 sulle pensioni contributive è diventata praticamente inapplicabile; l'unico caso, improbabilissimo, di applicazione resta quello di lavoratore 65enne o lavoratrice 60enne con 15 anni di contributi che non matura la pensione mista (occorrono almeno 20 anni) e neppure quella contributiva per mancanza del quinquennio posteriore al 1/1/96.

4 - Requisiti richiesti nel 2009 per la pensione retributiva

Per il personale della scuola è possibile accedere al pensionamento a partire dal 1/9/2009 se entro il 31/12/09 si maturano 58 anni di età e 35 di contributi.
Pertanto alla data di cessazione (1° settembre) sono sufficienti:
- anni 34, mesi 7 e giorni 16 di anzianità contributiva
- anni 57 e mesi 8 di età
oppure 40 anni di contributi al 31/12/09 indipendentemente dall'età

5 - Requisiti richiesti nel 2009 per la pensione di vecchiaia

Compiere entro il 31/12/09 60 anni di età (donne) o 65 anni (uomini) unitamente a 20 anni di contributi (15 per chi era in servizio al 31/12/92, anche se questa situazione diventa ormai improbabile.
La pensione di vecchiaia può essere di tipo retributivo (almeno 18 anni di contributi al 31/12/95) oppure di tipo misto.

 

6 - Requisiti richiesti nel 2009 per la pensione di tipo contributivo

- coloro che maturano 65 anni di età (uomini) oppure 60 anni (donne) e almeno 5 di contributi
- personale femminile con 57 anni di età e 35 anni di contributi

 

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