Riscatto dei periodi esteri e di aspettativa

(Decreto Legislativo  184/97 art.3 comma 1)

I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA LIMITAZIONE TEMPORALE.

L’ONERE DI RISCATTO E’ DOVUTO NELLA MISURA INTERA . 

Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico del regime generale.

Le domande di riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo 184/97, prima del 25/10/98, continuano ad avere validità.

Resta ferma la facoltà di rinuncia da parte dell’interessato, qualora egli voglia far valere i periodi interessati in ambito U.E. ai fini della totalizzazione. 

A decorrere dal 29/1/2000 è  applicabile anche agli Stati dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) il regolamento comunitario n. 1606/98, concernente l’inclusione dei regime speciali per dipendenti pubblici nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

Riscatto di periodi di aspettativa

(D.L.vo 184/97 art.3 comma 2 )

“Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11/2/80, n. 26, come integrata dalla legge 25/6/85, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima, che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria” 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”): Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, si chiamato a prestare servizio all’estero.

Legge 25/5/85, n. 333: Estende i benefici di cui alla legge 11/2/80, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali.

 

Altri periodi valutabili a pensione mediante riscatto

(D.L.vo 564/96) 

Se collocati successivamente al 31 dicembre 1996 sono riscattabili:

In alternativa al riscatto è possibile la prosecuzione volontaria .