Riscatto
dei periodi esteri e di aspettativa
(Decreto
Legislativo 184/97 art.3 comma 1)
La facoltà di riscatto di cui all’art. 51, comma 2 della legge 30/4/69, n. 153, è estesa agli iscritti ai Fondi esclusivi dell’AGO.
Oggetto del riscatto sono i periodi di lavoro subordinato all’estero non coperti da assicurazione sociale.
I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA LIMITAZIONE TEMPORALE.
L’ONERE DI
RISCATTO E’ DOVUTO NELLA MISURA INTERA .
Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico del regime generale.
Le domande di
riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo 184/97, prima del
25/10/98, continuano ad avere validità.
Resta ferma la
facoltà di rinuncia da parte dell’interessato, qualora egli voglia far valere
i periodi interessati in ambito U.E. ai fini della totalizzazione.
A decorrere dal
29/1/2000 è applicabile anche agli
Stati dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) il regolamento
comunitario n. 1606/98, concernente l’inclusione dei regime speciali per
dipendenti pubblici nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e
n. 574/72.
Riscatto di
periodi di aspettativa
(D.L.vo 184/97 art.3 comma 2 )
“Ai lavoratori,
collocati in aspettativa ai sensi della legge 11/2/80, n. 26, come integrata
dalla legge 25/6/85, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto
o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima, che non siano
coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di
previdenza obbligatoria”
RIFERIMENTI
NORMATIVI:
Legge 11/2/80, n.
26 (c.d. “legge Signorello”): Norme relative al collocamento in aspettativa
dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, si
chiamato a prestare servizio all’estero.
Legge 25/5/85, n.
333: Estende i benefici di cui alla legge 11/2/80, n. 26, ai dipendenti statali
il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali.
Altri periodi valutabili a pensione mediante
riscatto
(D.L.vo
564/96)
Se collocati successivamente al 31 dicembre 1996 sono riscattabili:
Art. 5 Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (misura massima 3 anni);
Art. 6 Periodi di formazione professionale,studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (attesa Decreto Ministeriale);
Art. 7 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei;
Art. 8 Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (estesa successivamente anche a quello orizzontale).
In alternativa al riscatto è
possibile la prosecuzione volontaria .