CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

DECRETO LEGISLATIVO N. 564 DEL 16/9/96

L'accredito figurativo è previsto in tre casi specifici :

  1. per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive;

  2. per cariche sindacali;

  3. per maternità e paternità.

Cariche elettive :

I lavoratori eletti sono posti in aspettativa senza assegni a domanda per tutta la durata del mandato .

I lavoratori che in virtù della loro elezione maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, sono tenuti a versare ,tramite l'organo elettivo, la quota a carico del lavoratore relativamente al periodo di aspettativa loro concessa ,il mancato versamento deve intendersi come rinuncia e la pensione sarà calcolata sulla base dello stipendio in godimento presso il datore di lavoro e coperta da accredito figurativo (legge 23/12/99 n. 488) .

Cariche Sindacali :

L'aspettativa non retribuita è coperta da contribuzione figurativa .

Le aspettative non devono essere inferiori a sei mesi e sono previste per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e rappresentative a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio .

I periodi anteriori al 15/11/96 non danno luogo ad accredito figurativo, ma sono riconosciuti utili ai fini pensionistici a carico dell'INPDAP .

A decorrere dal 01/12/96 le Organizzazioni Sindacali possono versare, a domanda, una contribuzione aggiuntiva calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per l'attività sindacale svolta e quella teorica sulla quale è stata determinata la contribuzione figurativa .     

Maternità e paternità :

La contribuzione figurativa spetta alla lavoratrici in astensione obbligatoria .

La lavoratrice deve presentare domanda all'Ente datore di lavoro,che indicherà i periodi figurativi con la denuncia annuale dei contributi .

In caso di retribuzione ridotta, l'Ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in proporzione alla retribuzioni corrisposte .

Al di fuori del rapporto di lavoro,per i periodi successivi al 01/01/94 ed in presenza di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fondo di appartenenza ,è possibile chiedere l'accredito figurativo dei periodi di congedo per maternità e paternità . In presenza di tale anzianità contributiva i periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro sono riscattabili .

Se l'astensione obbligatoria inizia durante il rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l'astensione obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro .

Il Contributo figurativo :

Il contributo è pari a ciò che si ottiene applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in base ai CCNL ,con esclusione degli emolumenti legati alla effettiva prestazione di lavoro .