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LE PENSIONI DI INABILITA'
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Sono presenti nella normativa tre tipi di pensione di inabilità :
L' inabilità è accertata dalla commissione medica competente, così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U. n° 44 del 23/02/04, applicato da INPDAP con Circolare N° 37 del 11/06/2004 . Nel merito è da evidenziare il compito della Commissione Medica di Verifica di seconda istanza così come riportato nella circolare succitata: ".... Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall’entrata in vigore della legge n. 416/1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita dall’articolo 3 del decreto. Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del citato DPR 461/2001 l’intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica......"
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