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INABILITA' A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA (L.335/95 art. 2 comma 12) |
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Dal 1° gennaio 1996 la legge 335/95 all'art. 2 comma 12 ha previsto la possibilità di conseguire il diritto a pensione se sono soddisfatte le seguenti condizioni :
Decorrenza della pensione :
Il Beneficio previsto dalla legge consiste nel calcolare la pensione come se il lavoratore divenuti inabile, avesse lavorato fino al limite massimo di età (60 anni per la donna e 65 per l'uomo) . L'anzianità complessiva non può tuttavia superare i 40 anni . Vedi l' esempio di calcolo . Norma transitoria: per tutti coloro che hanno presentato la domanda tra il 1/1/96 ed il 30/6/97 (data di pubblicazione del decreto di attuazione n°187/97) , la decorrenza della pensione di inabilità sarà quella della data di risoluzione del rapporto di lavoro .
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