| Commi |
Disposizioni contenute nel
decreto legge n° 201/11 |
Modifiche introdotte dalla legge
n° 214 del 22/12/11 |
Comma 1
Obiettivi dell'articolo 24 |
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità
economico finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo
periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della
spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità
dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto
per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità
dei profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali. |
Identico |
Comma 2
Calcolo contributivo per tutti |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle
anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la
quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata
secondo il sistema contributivo. |
Identico |
Comma3
Requisiti entro il 31/12/2011
Soppressione delle pensioni di anzianità dal 1/1/20 |
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla
normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza
la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio
2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e
contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima
data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 17 e 18. |
. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti
di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue
il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa
e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di
tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. |
Comma 4
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di
seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di
vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti
minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli
adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento
del predetto limite massimo di flessibilità. |
Identico |
Comma 5
Disapplicazione delle finestre previste dall'articolo 12 della
L. 122/10.
Disapplicazione del comma 21 dell'art. 1 della legge 148/11 per
la parte in cui rinviava di un anno le pensioni del personale
della scuola. |
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere
dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento
indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148. |
Identico |
|
Comma 6
Pensione di vecchiaia delle donne del settore privato.
Pensione di vecchiaia interamente contributiva.
|
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°gennaio 2012 i requisiti
anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono
ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della
medesima.
Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65
anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti
di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui
pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque
anni perl'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e
il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni. |
Identico |
Comma 7
Requisiti per la pensione interamente contributiva |
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è
conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari
a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali
il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il
predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27
novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8
agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative
ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,”
sono soppresse. |
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è
conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari
a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali
il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o
gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il
predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. |
Comma 8
Decorrenza dell'assegno sociale e di alcune prestazioni sociali |
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è
incrementato di un anno. |
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è
incrementato di un anno. |
Comma 9
Età minima per pensione di vecchiaia a decorrere dal 2021.
Abrogazione dell'art. 5 della legge n. 183/11 |
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico
non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall'anno 2021.
Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019,
al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza
di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto
previsto dal penultimo periodo del presente comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso. |
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico
non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall'anno 2021.
Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019,
al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza
di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto
previsto dal secondo periodo del presente comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato. |
Comma
10
Requisiti per la pensione anticipata
Penalizzazioni con riferimento a 62 anni |
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla
medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età
inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito
esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di
42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno
2012.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese
per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno
2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità
contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è
applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali
per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non
sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di
mesi. |
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla
medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età
inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito
esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di
42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno
2012.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese
per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno
2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità
contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è
applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale
annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel
caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero di mesi. |
Comma
11
Pensione contributiva lavoratori dal 1/1/96 in poi a 63 anni
|
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti
essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l’anno
2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte
l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo
anno. |
Identico |
Comma 12
Adeguamenti dell'età alle speranze di vita |
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto
per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al
pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma
10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita
di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato
articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,”
aggiungere le seguenti: “ e il requisito contributivo ai fini
del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di
età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di
anzianità contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine,
la parola “anagrafici”. |
Identico |
Comma 13
Passaggio agli adeguamenti biennali delle aspettative di vita |
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019
sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità
previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire
dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma
12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono
riferirsi al biennio. |
Identico |
Comma
14
Soggetti ai quali non si applicano le norme della della riforma
Monti
|
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai
soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai
soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in
corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo
72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. |
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai
soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma
15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,
ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso
gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi
fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino
prima del compimento della predetta età i requisiti per
l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero
si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i
commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112
del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori
di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le
disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline
analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
|
Comma 15
Monitoraggio per individuare i 50 mila che usufruiranno dei
vantaggi previsti dal comma 14 |
15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione
del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di
cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i
predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti
dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al
comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze
disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30
luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati
nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,
comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle
decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente
comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al
comma 12. |
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la
determinazione del limite massimo numerico dei soggetti
interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al
comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni
di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014,
1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni
di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione
del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di
cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al
comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno
computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne
ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente
del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime
delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il
quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico
di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al
beneficio concernente il regime delle decorrenze.
Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al
presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma
12. |
Comma 15-bis
Deroga: pensione di vecchiaia a 64 anni anziché a 66 anni |
|
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico
entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al
compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il
trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi
del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non
inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data
conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.
|
Comma 16
Adeguamento dei coefficienti di trasformazione all'età di 70
anni |
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo
1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta
legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto
all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio
2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento
già previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore originariamente
indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso
tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il
coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le età
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della
medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione
esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti
a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta
procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge
n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale
della procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e
integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma
12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti
dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a
quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con
periodicità biennale. |
Identico |
Comma
17
Lavori usuranti:
Modifiche alla legge 183/10 e al decreto legislativo n. 67/11
|
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate
le seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento
della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di
conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente
articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4
novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle
seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “per l’anno 2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un'età anagrafica ridotta di tre anni
ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta
di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B”
sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla
Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio
2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma “6.bis Per i
lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il
valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della
legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di
giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità
per coloro per per coloro che svolgono le predette attività
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a
77.”
- al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 6 e 6-bis”
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del
citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal
presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. |
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma
restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei
commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle
seguenti: “2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “per l’anno 2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un'età anagrafica ridotta di tre anni
ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta
di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B”
sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla
Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio
2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma “6.bis Per i
lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il
valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della
legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di
giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità
per coloro per per coloro che svolgono le predette attività
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a
77.” |
| Comma 17-bis: è la parte finale del comma 17 con modifiche |
|
17-bis.
Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai
sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come
modificato dal comma 17 del presente articolo, le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. |
Comma
18
Regimi pensionistici e gestioni con requisiti precedenti
|
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo,
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure
di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi
ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo
periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. |
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori
di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e al personale
di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento
da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi
ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo
periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
|
Comma 19
Modifiche al D.L. 42/06 sui periodi da totalizzare |
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore
a tre anni,” sono soppresse. |
Identico |
Comma 20
Applicazione con nuovi requisiti dell'art. 72 della legge 112/08 |
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della
rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come
disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il
processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di età già adottati, prima della data di entrata in
vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012. |
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1º gennaio 2012, tiene conto della
rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come
disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi
delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di età già adottati, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1º gennaio 2012. |
Comma
21
Contributo di solidarietà
|
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e
dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi
al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura del
contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1
del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione
calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime
dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o
inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione
capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito
dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto
del contributo di solidarietà complessivo non può essere
comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. |
21. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017
e` istituito un contributo di solidarietà a carico degli
iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il
concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi.
L’ammontare della misura del contributo e` definita dalla
Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed
e` determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di
importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS,
le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di
inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
l’imponibile di riferimento e` al lordo della quota di pensione
capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito
dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto
del contributo di solidarietà complessivo non può essere
comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
|
Comma 22
Revisione aliquote lavoratori autonomi |
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per
cento. |
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3
punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di
0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il
livello del 24 per cento. |
Comma 23
Revisione aliquote lavoratori agricoli |
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle
Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto. |
Identico |
Comma 24
Provvedimenti di riequilibrio per le altre gestioni |
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti
e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche
secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di
cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni
di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo
entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il
termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative
gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a
carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. |
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti
e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare
l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco
temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti, essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012
senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di
parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative
gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a
carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. |
Comma
25
Perequazione automatica limitata alle pensioni fino a tre volte
la minima
|
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è
riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps,
nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni,
è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del
presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. |
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è riconosciuta per gli anni
2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del
100 per cento. Per le pensioni di importo superiore
a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a
tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante ai sensi della
presente comma, l'aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.
111, è abrogato. |
Comma 26
Tutela professionisti iscritti alla gestione separata |
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese
le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. |
Identico |
Comma 27
Occupazione giovanile |
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato
per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall’anno
2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalità istitutive del predetto Fondo. |
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato
per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240
milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalità istitutive del
predetto Fondo. |
Comma 27-bis
Riduzione di spesa |
|
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
|
|
Comma 28
Commissione di studio per valutare nei prossimi anni interventi
previdenziali correttivi
|
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una
Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti
gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di
vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di
valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità
finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo,
possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo
contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.
Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita
individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del
lavoro, fermo restando il rispetto del principio
dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente,
e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme
di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in
particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con
gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di
vigilanza operanti nel settore della previdenza. |
Identico |
|
Comma 29
Educazione previdenziale diretta ai cittadini
|
29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la
comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza
obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun
iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da
altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I
programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza,
in particolare tra le giovani generazioni, della necessità
dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione
dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione.
A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente. |
29. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative
di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono
la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza
obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun
iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da
altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I
programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza,
in particolare tra le giovani generazioni, della necessità
dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione
dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della Costituzione.
A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente. |
Comma 30
Tavolo di confronto con le parti sociali |
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al
fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e
degli istituti di sostegno al reddito e della formazione
continua. |
Identico |
Comma
31
Tassazione delle liquidazioni che superano il milione di euro
|
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui
all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e
in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000
non si applica il regime di tassazione separata di cui
all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla
formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di
capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano
con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto
alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. |
Identico |
Comma 31-bis
Modifiche al comma 22-bis dell'art. 18 della legge n. 111 del
15/7/2011 |
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31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e
al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».
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Allegato 1
TABELLA A - Contributo di solidarieta'
---------------------------------------------------------------------
Anzianita' | da 5 a fino a 15 | oltre 15 fino a 25 | Oltre 25
contributive | anni | anni | anni
al 31/12/1995 | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Pensionati | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Lavoratori | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5%
---------------------------------------------------------------------
Tabella B
Aliquote di finanziamento
---------------------------------------------------------------------
| Zona normale | Zona svantaggiata
|-----------------------------|--------------------------
anno | Maggiore | Minore | Maggiore | Minore di
| di 21 anni | di 21 anni | di 21anni | 21 anni
------------|----------------|------------|---------------|----------
2012 | 20,6% | 18,4% | 17,7% | 14,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2013 | 20,9% | 19,0% | 18,1% | 15,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2014 | 21,2% | 19,6% | 18,5% | 16,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2015 | 21,5% | 20,2% | 18,9% | 17,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2016 | 21,8% | 20,8% | 19,3% | 18,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2017 | 22,0% | 21,4% | 19,7% | 19,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
dal 2018 | 22,0% | 22,0% | 20,0% | 20,0%
---------------------------------------------------------------------
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