IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Legge 274/91 art.1

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Il servizio militare di leva è computabile  a domanda ai sensi della legge 274/91 art. 1 .

Dalla data del 30/01/87,il servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (come il servizio di volontariato ai sensi della legge 1222/71),sono computabili a completo carico dell'Ente previdenziale.

E' riconosciuto nei seguenti limiti:

Esercito/Aeronautica
Periodo Mesi
dal 25/09/61 al 31/12/63 18
dal 01/01/64 al 31/12/64 17
dal 01/01/65 al 28/03/74 15
dal 29/03/74 al 31/12/75 14

  dal 01/01/76

12

Ufficiali

15

 

Marina Militare
Periodo Mesi
dal 25/11/60 al 31/12/63 26
dal 01/01/64 al 31/12/64 25
dal 01/01/65 al 01/01/72 24
dal 02/01/72 al 31/12/74 22
dal 01/01/75 al 31/12/75 20
dal 01/01/76 al 28/01/86 18
dal 29/01/86 al 28/01/87 17
dal 29/01/87 al 28/01/88 16
dal 29/01/88 al 28/01/89 14

 dal 29/01/89

12
Ufficiali 18
dal 24/12/86 Ufficiali 15

Adempimenti richiesti all'iscritto:

  1. Domanda in carta semplice ;
  2. Copia autenticata del foglio matricolare militare ;
  3. Atto notorio ,ai sensi della legge 15/68 ,nel quale l'iscritto dichiari che il servizio non è stato utilizzato ,ne lo sarà per l'avvenire presso altre gestioni previdenziali .

Adempimenti richiesti all'Ente datore di lavoro :

  1. Certificazione che il richiedente era in servizio all'atto della domanda .