IL
TRATTAMENTO MINIMO
Il trattamento minimo è
l'integrazione corrisposta al pensionato quando la sua pensione, derivante dal
calcolo dei contributi versati, è di importo
molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo
vitale".In questo caso l'importo della pensione viene aumentato
("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno
dalla legge.
LIMITI DI
REDDITO
L'integrazione è riconosciuta a condizione
che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti
stabiliti ogni anno dalla legge.
L'integrazione al minimo spetta:
- alle persone non coniugate oppure
legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri,
assoggettabili all'Irpef, per un importo pari al doppio dell'importo annuo della pensione minima Inps;
- alle persone coniugate e non legalmente
ed effettivamente separate che posseggano:
- redditi propri per un importo non
superiore al doppio dell'importo annuo della pensione minima Inps;
- redditi cumulati con quelli del
coniuge per un importo non superiore a
quattro volte l'importo annuo della pensione minima Inps.
Per ottenere il trattamento minimo non si
devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).
In particolare
- Per le pensioni con decorrenza anteriore
al 1994 si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato;
- Per le pensioni con decorrenza nell'anno
1994 si tiene conto sia dei redditi del titolare sia dei redditi cumulati
con quelli del coniuge, che devono essere inferiori a cinque volte l'importo
annuo della pensione minima;
- Per le pensioni con decorrenza dal 1995
in poi il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a
quattro volte la pensione minima Inps .
Redditi esclusi dal calcolo
:
- i redditi esenti da Irpef (pensioni di
guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le
relative anticipazioni;
- il reddito della casa di proprietà in
cui si abita;
- gli arretrati sottoposti a tassazione
separata;
- l'importo della pensione da integrare al
minimo.
In particolare
La legge n.335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio
dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva. Chi
ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più
avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati,
senza alcuna integrazione.