IL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo è l'integrazione corrisposta al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale".In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

LIMITI DI REDDITO

L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. 

L'integrazione al minimo spetta:

Per ottenere il trattamento minimo non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).

In particolare

Redditi esclusi dal calcolo :

In particolare
La legge n.335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva. Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.