Il calcolo rapido della pensione retributiva

CPDEL - STATO - INPS 

 

Il calcolo rapido della pensione retributiva CPDEL e STATO veniva proposto, da www.sportellopensioni.it,  sulla base di un elaborato, che doveva servire per il calcolo della convenienza della opzione per il personale ATA, transitato dagli Enti Locali allo Stato .

Noi lo abbiamo modificato, rendendo visibili le formule e utilizzabile per qualsiasi cessazione .

Il metodo MORPIA viene ora riproposto con la possibilità, per i nostri lettori, di modificarlo o miglioralo, con il solo vincolo "morale",  di utilizzare sempre il suo nome: "MORPIA" e di comunicare a sportellopensioni@libero.it le eventuali modifiche apportate . 

Lo riproponiamo perché il calcolo rapido è possibile per CPDEL, STATO e INPS ed anche perché tiene conto dei tetti retributivi per le retribuzioni più alte .

Ecco le istruzioni per l'uso :

Metodo Morpia



Il metodo Morpia è stato elaborato al fine di calcolare, in maniera veloce ed approssimativamente verosimile, la pensione di un iscritto alla CPDEL, ovvero alla CTPS oppure ancora all’INPS. 
Questo metodo, utile a visualizzare il quantum della pensione maturata, nelle singole diverse gestioni, consente, altresì, nei casi di possibilità di scelta tra una e l’altra, di valutare le opportunità più vantaggiose.

Il metodo è estremamente semplice, in quanto prevede l’inserimento di pochi ed essenziali dati e parte dalla regola che tanto più la retribuzione è progredita solo per effetto di aumenti contrattuali e tanto più attendibile è il risultato del calcolo.

I dati necessari, che devono essere inseriti, sono:
- la data di nascita
- il sesso
- evidenziare se è un dipendente della scuola
- anzianità, espressa in anni e mesi, maturata al 31/12/1992 
- la data espressa in mese ed anno in cui si intende fare la valutazione
- importo lordo della retribuzione complessiva mensile, compreso gli elementi non assoggettati al 18% in caso di iscritto CTPS, risultante dall’ultima busta paga, con esclusione di eventuali voci accessorie
- se statale, l’importo lordo mensile della retribuzione non soggetta al 18% (IIS)
- l’accessorio mensile lordo mediamente percepito 

La pensione risultante dall’inserimento dei sopra citati dati sarà tanto più esatta quanto minore è stata la variazione di carriera e, quindi, di retribuzione. 
Quest’ultima, infatti, è legata sicuramente alle variazioni contrattuali, che, di regola, hanno tenuto conto dell’inflazione programmata.
Con riferimento alla media delle retribuzioni, utile per il calcolo della seconda quota di pensione, questa risulta individuabile nell’ultima busta paga, in quanto la rivalutazione delle stesse tiene conto dell’inflazione reale, aumentata addirittura di un punto percentuale, da cui deriverebbe un arrotondamento per difetto.
In sintesi, la retribuzione media, nei casi in cui non vi siano state variazioni di stipendio diverse da quelle previste dai contratti, è approssimativamente equivalente all’ultimo dato retributivo, se non addirittura più elevato, desumibile dall’ultima busta paga.
Ad avvalorare tale situazione soccorre anche un’interessante rilevazione statistica. Su tutte le pensioni relative a cessazioni dal servizio intervenute dal 01/01/1998 al 31/12/2005 il rapporto tra le retribuzioni utilizzate per la quota A di pensione e le retribuzioni medie utilizzate per la quota B di pensione è mediamente prossimo all’unità, per i dipendenti iscritti alla CTPS, mentre per gli iscritti alla CPDEL tale rapporto è mediamente pari a 0,93. 


Quanto sopra non è applicabile nei casi in cui vi siano state molte progressioni di carriera.

Nel calcolo è possibile ricavare una percentuale tra la pensione e l’ultimo stipendio percepito. Ciò sarà utile nei casi in cui la data ipotizzata per il calcolo della pensione è posta in un futuro lontano. La variazione di pensione sarà direttamente proporzionale alla variazione di stipendio che interverrà. 

In ultimo, il metodo sopra descritto è in grado di fornire una risposta concreta a chi chiede di poter conoscere i vantaggi che conseguono all’accettazione di un provvedimento di riscatto e/o di ricongiunzione, ovvero di presentare la relativa istanza. 
E’ possibile, infatti, verificare il beneficio sull’importo di pensione conseguente all’inserimento di un periodo da riscattare o da ricongiungere, incrementando l’anzianità posseduta al 31 dicembre 1992.
Ciò consentirà di effettuare un raffronto tra i trattamenti pensionistici con e senza il periodo da riscattare o da ricongiungere, dando la possibilità di valutare l’opportunità di procedere o meno.



MorPia

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