L’onere di riscatto
L’onere di riscatto,col metodo percentuale, è calcolato con la seguente formula:
CR =(R x a) / 360 x ng
Dove:
CR = contributo di riscatto in unica soluzione;
R
= imponibile retributivo annuo;
a
= aliquota percentuale da
applicare;
ng=
numero dei giorni da riscattare.
Di seguito si riporta la tabella relativa alle percentuali da applicare :
|
Domande
presentate |
Aliquota | Normativa |
| Dal 1/7/56 al 31/12/75 |
6% dell’80% |
L. 262/48 art. 9 e DPR 1092/73 art. 14 |
| Dal 1/1/76 al 31/12/82 | 7% dell’80% | L. 177/76 art. 15 |
| Dal 1/1/83 al 30/4/85 | 7,06% dell’80% | D.M. Tesoro del 21/7/83 |
| Dal 1/5/85 al 31/12/88 |
8,25% dell’80% |
L. 141/85 art. 9 |
| Dal 1/1/89 al 31/12/89 | 6,75% del 100% |
L. 26/4/89, n. 155 di conversione del D.L. 2/3/89 |
| Dal 1/1/90 al 31/12/90 | 6,95% del 100% | |
| Dal 1/1/91 al 30/4/91 | 7,15% del 100% | |
| Dal 1/5/91 al 30/6/92 | 7,40% del 100% | |
| Dal 1/7/92 al 31/12/92 | 8% del 100% | |
| Dal 1/1/93 al 31/12/94 | 8,20% del 100% | |
| Dal 1/1/95 al 31/12/95 | 9,676% del 100% | |
| Dal 1/1/96 | 8,75% del 100% |
Domande
presentate dal 4/10/82 al 11/07/97
La
normativa in materia di riscatto del corso legale di laurea, è stata modificata
dall’art. 2, IV comma del D.L. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/82,
n. 881, con effetto sulle domande presentate dal 4/10/82, data di entrata in
vigore del citato decreto legge.
Il decreto in esame ha introdotto, in tema di riscatto del corso legale di laurea, alcune innovazioni di rilievo consistenti:
sostituzione del contributo unico percentuale con coefficienti attuariali ;
La seconda nel
consentire il riscatto anche nei confronti dei funzionari la cui laurea sia
stata presa in considerazione successivamente l’immissione in servizio.
Dal 4 ottobre
1982, l’onere di riscatto del corso legale di laurea deve essere quantificato
in termini di riserva matematica; a tal fine è necessario determinare la quota
di pensione corrispondente al periodo riscattabile, applicando alla retribuzione
pensionabile spettante alla data della domanda una percentuale “di
pensionabilità” pari al 2%, per ogni anno intero del periodo riconosciuto e
ad 1/12 del 2% per ogni mese intero e per l’eventuale frazione di mese
superiore a 15 giorni.Il valore della
quota teorica di pensione deve essere poi capitalizzato mediante coefficienti
attuariali individuati tenendo conto:
·
Dell’età del richiedente alla data della
domanda
Dell’anzianità contributiva complessivamente fatta valere alla data della domanda .
DAL 04/10/82
AL 11/07/97
DOMANDE PRESENTATE DAL 12/7/97
I criteri
introdotti dal D.L.vo n. 184/97 in materia di riscatti riguardano esclusivamente
le domande presentate a partire dal 12/7/97.
Continuano,
invece, a trovare applicazione le norme in vigore al momento di presentazione
della relativa domanda, per le richieste antecedenti la data citata.
L’onere di
riscatto relativo alle domande presentate dal 12/7/97 deve essere determinato
con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo,
tenuto conto della collocazione
temporale dei periodi iscattati.
Con il sistema
contributivo :
L’onere
relativo ai periodi successivi al 31/12/95, da valutare ai fini pensionistici
con il sistema contributivo, va determinato utilizzando l’aliquota
contributiva di finanziamento vigente nel Fondo alla data di presentazione della
domanda di riscatto, complessivamente considerata ( quota a carico dell’Ente e
del lavoratore)
Per la CTPS
l’aliquota contributiva di finanziamento è pari al 32,95%.
La retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo percentuale è quella assoggettata a contribuzione obbligatoria nei 12
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
Ai fini di costituire il montante individuale in
funzione della pensione contributiva da liquidare, al periodo riscattato dovrà
essere attribuita temporalmente e proporzionalmente la retribuzione imponibile
considerata per calcolare il relativo onere, mentre per l’applicazione del
tasso annuo di capitalizzazione la suddetta retribuzione va rivalutata con
effetto dalla data della domanda di riscatto, a prescindere dagli anni ai quali
il riscatto si riferisce.
Gli elementi che concorrono alla determinazione
dell’onere di riscatto sono:
La collocazione temporale del servizio da riscattare;
La retribuzione alla data della domanda;
L’età dell’iscritto alla data della
domanda;
Il numero di anni da riscattare
La quantità totale di anni alla data della
domanda;
Il sesso.
Si dovrà
determinare la quota di pensione per il periodo riscattato.
La quota di
pensione o le quote di pensione saranno capitalizzate in relazione all’età,
al sesso e alla quantità di anni di servizio che l’interessato può far
valere alla data della domanda, secondo criteri attuariali che tengono conto di
quanto lontana è la maturazione del diritto a pensione e per quanto tempo
l’interessato percepirà la pensione stessa.