OPZIONE CALCOLO CONTRIBUTIVO

 

Il sistema contributivo è stato introdotto dal comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/95, la possibilità di opzione per questo sistema (invece del retributivo o del misto) è prevista dai commi 23 e 24, ma non era  applicabile prima del 1/1/2001 in quanto sono richiesti 15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 posteriori all’1/1/96.

La normativa poi è stata riveduta da numerosi interventi:

a)dalla legge finanziaria 2001 (legge 388 del 23/12/2000) che ha spostato al 1/1/03 la data di possibile opzione, creando scompiglio fra quanti avevano già presentato l’opzione a partire dal 1/1/2001 o si apprestavano ad esercitare lo stesso diritto. E’ da rimarcare il fatto che lo spostamento sia stato introdotto il 23 dicembre, 8 giorni prima della data  stabilita ben 6 anni prima;

b)dall’art. 1 del  Decreto Legge n° 158/2001 convertito senza modifiche nella legge 248/2001 che, oltre a dettare norme meno favorevoli da quelle indicate nel Decreto Legge 180/97 per il calcolo del montante fino al 31/12/95 (sostituendo l’anzianità effettiva fino al 92 con quella “ponderata”), ripristinava la data del 1/1/2001 per esercitare l’opzione contributiva, annullando il dispositivo della legge finanziaria;

c)dal Decreto Legge 355/01 convertito nella Legge 417/01 che limita il diritto all’opzione a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore a 18 anni per cui si trovano nel regime di calcolo misto; veniva però riconosciuta la validità delle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè prima del 1/10/2001, da personale con anzianità al 31/12/1995 superiore a 18 anni;

Le norme attuative dell'opzione sono state emanate col Decreto Legislativo n° 180 del 30/4/97.
Le disposizioni per il calcolo della pensione, come indicato nel D.L.,  sono state semplificate e impartite  dall'INPDAP con circolare n° 62 del 27/11/97 e aggiornate dopo i D.L. 158/2001 e 355/01 con l'informativa n° 65 del 30/11/2001.

Una seconda possibilità di opzione è stata prevista a partire dal 1/1/2008 (e fino al 2015 in via sperimentale) dall'art. 1, comma 9 della Legge 243/04, l’ultima riforma pensionistica; mancano per ora norme specifiche relative alla sua applicazione. Pertanto al momento il punto di riferimento per il calcolo resta l’informativa n° 65/01.

 Requisiti

 Possono presentare l'opzione:

a)ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge 335/95 e del Decreto Legge 355/2001, convertito con alcune modifiche nella legge  417/2001, coloro che sono soggetti al calcolo della pensione col sistema misto in quanto non avevano almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995.

b) a partire dal 1/1/2008, ai sensi della Legge 243/04 (Riforma Maroni), il personale femminile

N.B.: Fino al 1/10/2001, prima dell’entrata in vigore del D.L. 355/01, anche coloro che al 31/12/95 avevano superato i 18 anni di servizio potevano presentare l’opzione per il calcolo contributivo.

Sono necessari i seguenti requisiti:

a)Requisiti per poter presentare l’opzione per la pensione col calcolo contributivo ai sensi della Legge 335/95:

1)aver compiuto i 57 anni di età che si elevano a 60 dal 1/1/2008 oppure aver maturato un’anzianità pensionistica di almeno 40 anni

2)aver maturato un’anzianità contributiva di 15 anni, di cui almeno 5 posteriormente al 1/1/1996

3)per quanti non abbiano compiuto i 65 anni occorre aver maturato una pensione di importo non inferiore all’assegno sociale maggiorato del 20%

 

b)Requisiti per poter presentare dal 1/1/2008 l’opzione per la pensione col calcolo contributivo ai sensi della Legge 243/04:

1)aver compiuto i 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome); questo requisito non è richiesto se in possesso di anzianità pensionistica di 40 anni                           

2)aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni

Ricordiamo che per il personale della scuola vige la norma che permette di accedere alla pensione al 1° settembre se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre.

 CALCOLO DELLA PENSIONE

Per eseguire il calcolo della pensione occorre la retribuzione pensionabile annua (per anni solari) dal 1/1/93 alla cessazione.

La retribuzione annua pensionabile è composta da:

a)stipendio base (comprensivo di eventuali assegno ad personam e RIA-retribuzione individuale di anzianità) lordo percepito nei 12 mesi  maggiorato del 18% per il personale dello stato

b)se il salario accessorio, del personale  statale, nell’anno solare ha superato la maggiorazione del 18%, aggiungere l’eccedenza (la retribuzione professionale docenti, fondo di istituto e assegni similari fanno parte del salario accessorio)

c)la tredicesima comprensiva di una mensilità di stipendio e di una dell’indennità integrativa speciale

d)l’indennità integrativa speciale percepita per 12 mensilità

e)la retribuzione di posizione fissa e variabile percepita dai dirigenti scolastici

COME ESEGUIRE IL CALCOLO:

Per quanti fanno l’opzione per il contributivo,  l'anzianità contributiva viene suddivisa in due periodi, nei quali si applicano procedure di calcolo differenziate:

a)calcolo del montante contributivo maturato fino al 31/12/95

b)calcolo  del montante contributivo dal 1/1/96 alla cessazione

 A - CALCOLO MONTANTE FINO AL  31/12/95

1) Per determinare il montante contributivo alla data del 31/12/95, si deve innanzitutto calcolare  la contribuzione pensionistica media del periodo di riferimento; tale periodo si calcola a ritroso dal 31/12/95 ed è pari a 18 mesi se il richiedente aveva almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31/12/92, di 36 mesi nel caso contrario.

Qualora ci siano periodi a retribuzione ridotta, si deve comunque considerare la retribuzione che sarebbe toccata al 100%

Appare evidente che attualmente, dopo il D.L. 355/01, può essere solo di 36 mesi; dal 1/1/08 per le opzioni ai sensi della 243/04 saranno possibili solo casi con anzianità al 31/12/92 di almeno 15 anni. 

In ottemperanza all’art. 2, comma 6 del Decreto Legislativo n. 180/97,  la retribuzione pensionabile annua non può essere superiore a:

nel 1993     59.742,70     115.678.000)

nel 1994     62.251,65     120.536.000)

nel 1995     64.679,51     125.237.000)

Per la tabella dei tassi di capitalizzazione vedi allegato 2

2) Si procede poi al calcolo dell’aliquota contributiva media dall’inizio dell’attività lavorativa al 31/12/92, considerando due elementi: i giorni di lavoro fatti nel corso di ogni anno e la percentuale versata al fondo pensioni dalla propria categoria (vedi allegato 1)

A tal fine si deve precisare che, come indicato dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 158/2001, per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote vigenti per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS.

Questa scelta è dettata dal fatto che per tali dipendenti l’aliquota per il fondo pensioni è definita solo dal 1/1/96 e per i periodi precedenti non esiste alcun riferimento in quanto lo Stato non versa i contributi in alcuna cassa, ma utilizza queste entrate per pagare le pensioni.

Quelle degli altri lavoratori non possono superare l’aliquota vigente nell’INPS per lo stesso periodo.

3) Si procede infine al calcolo dell’aliquota contributiva media del decennio precedente l’anno della presentazione dell’opzione: considerato che dal 1/1/96 l’aliquota  non ha subito variazioni, per le domande presentate dopo l'1/1/2006 la media del decennio è pari all’aliquota stessa:   32,95.

B - CALCOLO MONTANTE DAL  1/1/96 ALLA CESSAZIONE

Per determinare il montante dal 1996 in poi, valgono gli stessi criteri che si seguono per il calcolo misto: pertanto sono necessarie le retribuzioni annue pensionabili dal 1996 alla cessazione.

C – CALCOLO PENSIONE

Si applica al montante complessivo riguardante i due periodi l'aliquota percentuale espressa dal coefficiente di trasformazione (vedi allegato 3).

Il coefficiente è in funzione dell'età espressa per arrotondamento in anni e mesi.