La pensione degli statali - Particolarità
Il personale civile e militare dello Stato è disciplinato dal D.P.R. 1092/73 . Le aliquote pensionistiche previste nell'art.44 sono riportate nella tabella sotto esposta :
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I Servizi: I servizi utili a pensione, dal 1° gennaio 1998,in base all'art.59 comma 1 della legge 449/97,sia ai fini del diritto che della misura della pensione, non si arrotondano né per eccesso né per difetto . Contribuzione Volontaria: Dal 12/07/1997 i dipendenti statali, in base alle norme degli artt. da 5 a 10 del DLgs 184/97, possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzione volontaria che permettono,in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di raggiungere il diritto a pensione, mediante il versamento di contributi volontari . La Retribuzione pensionabile: La retribuzione pensionabile è costituita dagli emolumenti fissi e continuativi espressi per 12 mensilità . Tutti gli emolumenti, ad esclusione della Indennità Integrativa Speciale e della 13^ mensilità, vengono maggiorati, ai fini del calcolo della pensione,del 18 % . Le voci accessorie, quali ad esempio lo straordinario, che non hanno carattere di fissità e continuità, vengono considerate, per la parte eccedente l'importo della maggiorazione del 18 % , nella media delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione . La 13^ mensilità sarà costituita da un dodicesimo della pensione conferita . Il personale del comparto scuola : Decorrenza della pensione : 1° settembre di ciascun anno in cui matura il diritto a pensione . In caso di cessazione per motivi di salute la pensione decorre dalla data di cessazione.
In caso di decadenza dal servizio la pensione decorre dalla data
di maturazione dei requisiti. Per i dirigenti è
prevista anche l’applicazione del recesso, sia da parte del
dipendente che dell’Amministrazione,con preavviso di 3 mesi e
decorrenza della pensione dalla data di maturazione dei
requisiti. Per il personale non
di ruolo la pensione decorre dalla data di maturazione dei
requisiti.
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