Articolo 1.
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a:
a) liberalizzare l’età
pensionabile;
b) eliminare progressivamente
il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo
sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio
della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo,
nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti,
dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della
Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuare le forme di
tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e
previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l’età
pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di
lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da
12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia
di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento
pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria
attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente
la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità
e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a
consentire la progressiva anticipazione della facoltà di
richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
e) adottare misure
finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione
con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva
diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del
trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse
in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle
disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del
trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali
presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di
modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto
ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro
strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo
istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2
dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base
alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la
volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica
complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in
favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo,
emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro
sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che,
qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di
lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto
contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal
lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero
alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
4) l’eliminazione degli
ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione
dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare
alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al
fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme
pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di
favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti,
nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si
trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all’altra
del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro
in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine
rapporto;
5) che la contribuzione
volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre
i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età
pensionabile;
6) il ricorso a persone
particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento
dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché
l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai
fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso
enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle
quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine
rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi
pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto
alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi
stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a
rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad
oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante
dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del
conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1)
e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso
l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di
facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione
possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento
di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle
prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo
definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio
dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione
fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione
dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare
l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza
sull’intero settore della previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di
alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le
competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di
impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del
pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole
dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento
della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per
la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di
utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere
l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per
modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
i) ridefinire la disciplina
fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche
con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto
ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione
di quello più favorevole all’interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei
livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui
all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la
tassazione dei rendimenti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in
ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto
tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche
corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le
prestazioni;
l) prevedere che tutte le
forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni
inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione
delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli
iscritti così come nell’esercizio dei diritti legati alla
proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure
specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati
in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
in materia di emersione dall’economia sommersa, relative ai
redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di
separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti
previdenziali predispongano, all’interno del bilancio, poste
contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e
previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli
eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione
e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a
carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno
quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente
dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso
cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al
pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole
di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile;
p) applicare i princìpi e i
criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le
disposizioni relative agli incentivi al posticipo del
pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie
armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei
singoli settori e dell’interesse pubblico connesso
all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza
dell’apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni
tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle
degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della
pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità
contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti
pensionistici;
r) prevedere, in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i
soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che
versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano
maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di
anzianità;
t) prevedere la possibilità,
per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando
l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione,
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al
fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a
pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via
sperimentale per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo,
un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non
deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini
in esame, fino all’anno 2007, nella misura stabilita
dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n.
448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo
periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o
ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale,
delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di
cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo
complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui
al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le
disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti
legislativi.
3. Il lavoratore che abbia
maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o
di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo,
consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui
al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino
alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono
computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione,
secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al
comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3,
indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico,
stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto
interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1º gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori
dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si
consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008
al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge
e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in
presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore
a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo,
il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo
periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni
per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal
requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei
requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle
lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore
a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere
al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo, se di
età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori
che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65
anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora
risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio del
secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti
medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori
assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al
comma 7.
7. A decorrere dal 1º
gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A
allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un
anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può
essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo
del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da
effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al
pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori
alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti dall’applicazione
congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia
di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
lavoratori che, antecedentemente alla data del 1º marzo 2004,
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi
dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
vigente.
9. In via sperimentale, fino
al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire
il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di
anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57
anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici
autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo
del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica
i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto
delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione
dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli
altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le
modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con
riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione
di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
c) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di
decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o
superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di
definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi
6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano,
anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e
anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione
del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti
finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princìpi
ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui
all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione
di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono
attività usuranti;
d) confermare in ogni caso
l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e
autonomi che risultino essere stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età
compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità
contributiva;
e) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di
decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o
superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007,
al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al
pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito
contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali
forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale,
qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è
corrisposta interamente al lavoratore.
13. All’atto del
pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che
abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello
che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base
dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima
scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di
posticipo del pensionamento.
14. All’articolo 51, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi
da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la
seguente:
"i-bis) le quote di
retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore,
della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di
attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007
il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di
incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne
l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui
all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed
effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L’articolo 75 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
comma 19:
a) ai lavoratori collocati in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano
i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari
dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano
già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma
18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei
requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi
e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai
commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro
nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle
forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori
autonomi.
21. All’articolo 1, comma
45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo
di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20
membri con particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico
ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera
struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia
con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per
attività di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello
Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della
struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento
della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di
spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche
esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti
le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto
dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del
numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la
remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai
sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni.
23. Presso l’INPS è
istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali
attive, di seguito denominato "Casellario", per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai
periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre
indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di
previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne
comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici
obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime
previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi
gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le
amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da
trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle
dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità,
la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima
applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni
interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
24.
26. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra
tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità
di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di
cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario
consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto
conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione
sulla base della storia contributiva dell’assicurato che,
avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo
consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta
domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni
di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la
periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di
monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e
ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce
nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e
cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse
dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma
24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extracomunitari;
c) le informazioni
riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate
secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione
internazionale delle malattie – Modificazione clinica)
dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da
istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di
invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti
pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo
le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni
costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono,
insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base
per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle
iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale.
Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per
favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione,
nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e
internazionale.
29. Per l’istituzione del
Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo
rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite
agli enti previdenziali direttive in merito all’individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende e dei
lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei
termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di
attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende
e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire
la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento
delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore
funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di
una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai
princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati
nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle
parole da: "tendenzialmente" a: "altro
beneficiario,".
33. Dall’emanazione dei
decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali
maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a favore degli
iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel
rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1
dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché
includere altre categorie professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine
della lettera b), è aggiunto il seguente periodo:
"l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata
anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli
iscritti;".
38. L’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta
nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle
forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme
di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel
medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto
privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali
mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le
società di capitali, operanti in regime di accreditamento col
Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata
del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni
dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM),
un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a
prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto
di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società
indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno
partecipato alle attività di produzione del fatturato,
attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza
individuale.
40. Restano fermi i vigenti
obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di
accreditamento per i quali è previsto il versamento del
contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province
autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la
branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società
di persone.
41. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di
cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si
provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la
variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i
lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli
eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33,
ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,
sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme
procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia o per
il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame
delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni
successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate
relativamente all’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per
i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui
ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine per l’esercizio della delega, o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia
concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del
termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui
al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia
ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso
inutilmente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri
parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
49. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità
di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato
il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al
citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei
princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con
particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio,
quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai
sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in
funzione di una più precisa determinazione dei campi di
applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza
e semplificazione delle procedure amministrative, anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e
di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme
vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle
prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli
enti preposti all’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione
degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad
adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali
per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli
adottati per gli altri settori produttivi e a quelli
prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle
sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare
problematicità, rafforzando la rappresentanza delle
organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della
previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo alla
graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento
della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le
Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche
in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50,
il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50,
con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
53. Ai fini della
predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al
comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti,
fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione
di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti
lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è
subordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il
contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a
talune categorie di pensionati già iscritti a regimi
previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di
un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai
vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni
prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai
pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria
fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.
Tabella A
(art. 1, commi 6 e 7)
|
Anno
|
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati – età anagrafica
|
Lavoratori autonomi
iscritti all’Inps – età anagrafica
|
|
2008
|
60
|
61
|
|
2009
|
60
|
61
|
|
2010
|
61
|
62
|
|
2011
|
61
|
62
|
|
2012
|
61
|
62
|
|
2013
|
61
|
62
|