Servizi riscattabili ai fini della Buonuscita

Situazioni più ricorrenti

 

L’istituto della buonuscita prevede il riscatto oneroso dei servizi preruolo non soggetti alla trattenuta previdenziale, la domanda può essere presentata dal personale in regime di buonuscita (TFS).                       

 

servizi riscattabili

riferimento normativo

1

Servizio di ruolo con retribuzione ridotta

 

2

Servizio statale non di ruolo senza contribuzione previdenziale

 

3

Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione

 

4

Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato

 

5

Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS o comunque in regola per la pensione

 

6

Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali

 

7

Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta la liquidazione e non sono stati versati i contributi all’INADEL

 

8

Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria

 

9

Servizio di insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

 

10

Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie

 

11

Servizio presso Enti parastatali

 

12

Periodo di dottorato di ricerca

C.M. n° 183/85

13

Periodo legale di studi universitari riconoscibili ai fini pensionistici (diploma ISEF, Accademia Belle Arti, corsi di specializzazione …)

C.M. n° 132/80

C.M. n° 378/91

 

Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previste dalla legge

 

 

Servizio militare terminato prima del 30/1/87

Art. 7 Legge 412/91

 

Sono utili ex-se i servizi preruolo prestati con contribuzione previdenziale (di norma incarichi annuali decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico), i servizi prestati in altre amministrazioni (con versamento contributi previdenziali) per i quali non è stata percepita l’indennità.

 

Riscatti ai fini del TFR

L’istituto del TFR non prevede questa possibilità, pertanto coloro che sono in regime di TFR non possono riscattare il preruolo ad eccezione di coloro che erano in servizio a tempo determinato al 30/5/2000, data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/99, la cui applicazione è stata chiarita dall’INPDAP con la circolare n. 11/01.

Il comma 9 del DPCM ad un certo punto recita:
. .. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data”

L’INPDAP, nella circolare applicativa n. 11/01 ad un certo punto recita:
Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto.
Un'eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti pubblici laddove all'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M. che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro.”

L’interpretazione che limita l’applicazione al solo personale in servizio alla data del 30/5/2000 appare piuttosto restrittiva, ma a dire il vero non è poi così conveniente, come lo è per la buonuscita, riscattare i servizi preruolo.
Mentre per la buonuscita il vantaggio si concretizza nel fatto che il riscatto viene pagato in base alla retribuzione in godimento al momento della domanda, mentre la buonuscita viene calcolata sulla retribuzione in godimento alla cessazione, nel caso del TFR il riscatto costituisce un capitale che si rivaluta nel tempo del tasso annuo di rivalutazione che non produce certamente gli stessi effetti.