Servizi riscattabili ai fini della Buonuscita
Situazioni più ricorrenti
L’istituto della buonuscita prevede il riscatto oneroso dei servizi preruolo non soggetti alla trattenuta previdenziale, la domanda può essere presentata dal personale in regime di buonuscita (TFS).
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servizi riscattabili |
riferimento normativo |
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1 |
Servizio di ruolo con retribuzione
ridotta |
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2 |
Servizio statale non di ruolo senza contribuzione previdenziale |
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3 |
Periodi di ruolo giuridico se coperti
da contribuzione per la pensione |
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4 |
Servizio con Enti di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza dello Stato |
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5 |
Doposcuola con i Patronati Scolastici
con contributi INPS o comunque in regola per la pensione |
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6 |
Servizio negli Educandati dello Stato
e nei Convitti Nazionali |
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7 |
Doposcuola con le Amministrazioni
Comunali se non è stata corrisposta la liquidazione e non sono stati
versati i contributi all’INADEL |
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8 |
Servizio di assistente straordinario
o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria |
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9 |
Servizio di insegnante nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute |
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10 |
Servizio nelle scuole elementari
parificate, sussidiate e sussidiarie |
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11 |
Servizio presso Enti parastatali |
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12 |
Periodo di dottorato di ricerca |
C.M. n° 183/85 |
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13 |
Periodo legale di studi universitari
riconoscibili ai fini pensionistici (diploma ISEF, Accademia Belle Arti,
corsi di specializzazione …) |
C.M. n° 132/80 C.M. n° 378/91 |
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Le maggiorazioni di servizio ai fini
pensionistici previste dalla legge |
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Servizio militare terminato prima del
30/1/87 |
Art. 7 Legge 412/91 |
Sono utili ex-se i servizi preruolo prestati con contribuzione previdenziale (di norma incarichi annuali decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico), i servizi prestati in altre amministrazioni (con versamento contributi previdenziali) per i quali non è stata percepita l’indennità.
Riscatti ai fini del TFR
L’istituto del TFR non prevede questa
possibilità, pertanto coloro che sono in regime di TFR non possono riscattare
il preruolo ad eccezione di coloro che erano in servizio a tempo determinato al
30/5/2000, data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/99, la cui applicazione
è stata chiarita dall’INPDAP con la circolare n. 11/01.
Il comma 9 del DPCM ad un certo punto
recita:
” . .. A
far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni
altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta
ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le
modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data”
L’INPDAP, nella circolare applicativa n.
11/01 ad un certo punto recita:
” Le norme del codice civile che
disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto.
Un'eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i
dipendenti pubblici laddove all'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha disposto che
il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato
obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo
determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M. che
non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. né abbiano
dato luogo a liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro.”
L’interpretazione che
limita l’applicazione al solo personale in servizio alla data del 30/5/2000
appare piuttosto restrittiva, ma a dire il vero non è poi così conveniente,
come lo è per la buonuscita, riscattare i servizi preruolo.
Mentre per la buonuscita il vantaggio si concretizza nel fatto che il riscatto
viene pagato in base alla retribuzione in godimento al momento della domanda,
mentre la buonuscita viene calcolata sulla retribuzione in godimento alla
cessazione, nel caso del TFR il riscatto costituisce un capitale che si rivaluta
nel tempo del tasso annuo di rivalutazione che non produce certamente gli stessi
effetti.