I riscatti dei periodi di studio

Possono essere riscattati :

 •Diploma di laurea;

•Specializzazione;

•Corsi di studi superiore ( sentenze Corte Costit.).  

A condizione che il possesso del titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Sentenze della Corte Costituzionale

Possono essere riscattati per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale :

Decreto Legislativo 184/97

Sono riscattabili, in tutto o in parte … i periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari di studio universitario a seguito dei quali  siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19/11/90, n. 341” e cioè : 

·        Diploma Universitario (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni); 

·        Diploma di Laurea (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni) ; 

·        Diploma di Specializzazione (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni) ;

·        Dottorato di Ricerca (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge) .

 

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

 

Non si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l’ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.

Con Informativa n. 5 del 24/1/2000, l’INPDAP ammette a riscatto qualsiasi titolo di studio rilasciato dalle Università o da Istituti di livello Universitario .

 

Riscatto dei titoli non universitari

Sono anche riscattabili i diplomi e gli attestati, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente  o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del  Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’ articolo 6,  comma 3, del decreto legislativo 502792 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorrono singoli Decreti Ministeriali di riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari. Dall’entrata in vigore dei suddetti DM è possibile, per i dipendenti dello Stato, riscattare i citati diplomi poiché equiparati ai diplomi universitari.

Le domande di riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo 184/97, prima del 25/10/98, continuano ad avere validità.