I
riscatti dei periodi di studio
Possono
essere riscattati :
•Diploma di laurea;
•Specializzazione;
•Corsi di studi superiore ( sentenze Corte Costit.).
A condizione che il possesso del titolo sia stato richiesto quale
condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Sentenze della
Corte Costituzionale
Possono
essere riscattati per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale :
durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell’Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l’ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell’Accademia di belle arti” (Sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 535);
corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione (Sentenza 23 maggio-13 giugno 1991, n. 257) ;
durata
legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti
ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post -
secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di
specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta all’altro
titolo di studio per l’ammissione in servizio di
ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni” (Sentenza 9-15
febbraio 2000, n. 52) .
Decreto
Legislativo 184/97
“Sono
riscattabili, in tutto o in parte … i periodi corrispondenti alla durata dei
corsi universitari di studio universitario a seguito dei quali
siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge
19/11/90, n. 341” e cioè :
·
Diploma Universitario (che si consegue dopo
un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni);
·
Diploma di Laurea (che si consegue dopo un
corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni) ;
·
Diploma di Specializzazione (successivo
alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni)
;
Dottorato di Ricerca (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge) .
La facoltà di
riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi universitari di
cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi
titoli.
Non si richiede
in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l’ammissione a
determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.
Con Informativa
n. 5 del 24/1/2000, l’INPDAP ammette a riscatto qualsiasi titolo di studio
rilasciato dalle Università o da Istituti di livello Universitario .
Riscatto dei
titoli non universitari
Sono anche
riscattabili i diplomi e gli attestati, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attività
professionale in regime di lavoro dipendente
o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale
del Servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all’ articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 502792 e successive modificazioni ed integrazioni.
Occorrono
singoli Decreti Ministeriali di riconoscimento come
equivalenti ai diplomi universitari. Dall’entrata
in vigore dei suddetti DM è possibile, per i dipendenti
dello Stato, riscattare i citati diplomi poiché equiparati ai diplomi
universitari.
Le domande di
riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo 184/97, prima del
25/10/98, continuano ad avere validità.