Dispensa,Inabilità,Part-time

 

Pensione per motivi di salute

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e la cessazione dal servizio avviene a conclusione dell’iter per ottenere il riconoscimento.
La richiesta di accertamento dello stato di salute del dipendente può essere inoltrata anche dall’Amministrazione, senza il consenso del dipendente.
Si può inoltrare richiesta per:

  1. la dispensa dal servizio per salute ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 4/8/95;
  2. l’inabilità fisica permanente e assoluta ai sensi della legge 335/95.

E’ competenza dell’ASL accertare se esistono le condizioni di salute per il riconoscimento, sulla scorta della documentazione medica presentata.

Per il riconoscimento dell’inabilità permanente alla funzione esercitata dal dipendente (caso a) non è necessario accertare una situazione di invalidità assoluta; pertanto è riconosciuta, ad esempio, all’insegnante con gravi problemi alle corde vocali, non è riconoscibile per lo stesso motivo al personale ATA. 
La dispensa riconosce il diritto alla pensione rapportata all’anzianità pensionistica maturata, purché sia di almeno 15 anni.

L’invalidità permanente ad ogni attività lavorativa (caso b), riconosce una pensione rapportata all’anzianità che il dipendente avrebbe maturato lavorando fino al compimento dei 65 anni (ovviamente col limite di 40 anni con cui si matura l’aliquota massima dell’80%), ma non superiore alla pensione privilegiata o all'80% della retribuzione pensionabile; il calcolo è piuttosto complesso, ma è comunque più favorevole.
Il riferimento ai 65 anni è valido sia per gli uomini che per le donne.
Il requisito indispensabile al momento della cessazione è di 5 anni di servizio, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
Chi ha ottenuto la pensione per dispensa (primo caso), per aggravamento può successivamente chiedere che sia riconosciuta l'inabilità permanente assoluta ai sensi della legge 335/95, nel qual caso la sua pensione viene ricalcolata col secondo criterio più favorevole.

Pensione e part-time

Il dipendente che matura i requisiti per la pensione di anzianità può chiedere la pensione e il mantenimento in servizio a part-time.
Le dimissioni devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per i pensionamenti di anzianità, specificando che si intende usufruire del part-time.
Il part-time deve avere la durata di almeno 2 anni e la prestazione di servizio deve essere almeno del 50% dell’orario di lavoro.
Durante il part-time il dipendente percepisce la retribuzione del personale attivo nella misura percentuale dell’orario di lavoro e la pensione assegnata nella misura della restante percentuale.
La determinazione della pensione garantisce l’acquisizione della stessa in base alla normativa vigente, non più soggetta ad eventuale sopraggiungere di normativa più restrittiva.
La buonuscita non viene corrisposta fino a quando si resta in servizio, anche se a part-time.
Al termine la pensione viene riliquidata sulla base della nuova anzianità maturata col lavoro a part-time, usufruendo del vantaggio derivante da eventuali aumenti contrattuali o passaggi di classe maturati durante il part-time.