Dispensa,Inabilità,Part-time
Pensione per motivi di salute
La domanda può essere presentata in
qualsiasi momento e la cessazione dal servizio avviene a conclusione dell’iter
per ottenere il riconoscimento.
La richiesta di accertamento dello stato di salute del dipendente può essere
inoltrata anche dall’Amministrazione, senza il consenso del dipendente.
Si può inoltrare richiesta per:
E’ competenza dell’ASL accertare se
esistono le condizioni di salute per il riconoscimento, sulla scorta della
documentazione medica presentata.
Per il riconoscimento dell’inabilità permanente alla funzione esercitata dal
dipendente (caso a) non è necessario accertare una situazione di invalidità
assoluta; pertanto è riconosciuta, ad esempio, all’insegnante con gravi
problemi alle corde vocali, non è riconoscibile per lo stesso motivo al
personale ATA.
La dispensa riconosce il diritto alla pensione rapportata all’anzianità
pensionistica maturata, purché sia di almeno 15 anni.
L’invalidità permanente ad ogni attività
lavorativa (caso b), riconosce una pensione rapportata all’anzianità che il
dipendente avrebbe maturato lavorando fino al compimento dei 65 anni (ovviamente
col limite di 40 anni con cui si matura l’aliquota massima dell’80%), ma non
superiore alla pensione privilegiata o all'80% della retribuzione pensionabile;
il calcolo è piuttosto complesso, ma è comunque più favorevole.
Il riferimento ai 65 anni è valido sia per gli uomini che per le donne.
Il requisito indispensabile al momento della cessazione è di 5 anni di
servizio, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
Chi ha ottenuto la pensione per dispensa (primo caso), per aggravamento può
successivamente chiedere che sia riconosciuta l'inabilità permanente assoluta
ai sensi della legge 335/95, nel qual caso la sua pensione viene ricalcolata col
secondo criterio più favorevole.
Pensione e part-time
Il dipendente che matura i requisiti per la
pensione di anzianità può chiedere la pensione e il mantenimento in servizio a
part-time.
Le dimissioni devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per i
pensionamenti di anzianità, specificando che si intende usufruire del
part-time.
Il part-time deve avere la durata di almeno 2 anni e la prestazione di servizio
deve essere almeno del 50% dell’orario di lavoro.
Durante il part-time il dipendente percepisce la retribuzione del personale
attivo nella misura percentuale dell’orario di lavoro e la pensione assegnata
nella misura della restante percentuale.
La determinazione della pensione garantisce l’acquisizione della stessa in
base alla normativa vigente, non più soggetta ad eventuale sopraggiungere di
normativa più restrittiva.
La buonuscita non viene corrisposta fino a quando si resta in servizio, anche se
a part-time.
Al termine la pensione viene riliquidata sulla base della nuova anzianità
maturata col lavoro a part-time, usufruendo del vantaggio derivante da eventuali
aumenti contrattuali o passaggi di classe maturati durante il part-time.