Servizi valutabili a domanda con onere
art.
14 DPR 1092/73
1.
Servizi
statali non di ruolo senza versamenti all’inps e i servizi che hanno
costituito titolo per l’inquadramento senza iscrizione ad assicurazione
obbligatoria;
2.
Vice
pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
3.
Assistente
straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli
istituti di istruzione superiore;
4.
Incaricato
tecnico anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo
del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina
mercantile;
5. Amanuense di cancelleria e amanuense ipotecario;
6.
Dipendente
assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
7.
Docente
presso università estere;
8.
Lettore
di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Nel caso in cui, ai sensi dell’art 8 del DPR 1092/73, si debba valutare un periodo non retribuito, la valutazione si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego sino a quella di cessazione di tale rapporto e l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda.
Può
essere valutato anche il periodo di pratica ed iscrizione ad albi
professionali – art. 13 DPR 1092/73 a
condizione che il periodo di pratica o
d’iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per
l’ammissione in servizio.