Servizi valutabili a domanda con onere

 art. 14 DPR 1092/73

 

1. Servizi statali non di ruolo senza versamenti all’inps e i servizi che hanno costituito titolo per l’inquadramento senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria;

2. Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

3. Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;

4. Incaricato tecnico anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

5. Amanuense di cancelleria e amanuense ipotecario;

6. Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

7. Docente presso università estere;

8. Lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

 Nel caso in cui, ai sensi dell’art 8 del DPR 1092/73, si debba valutare un periodo non retribuito, la valutazione si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego sino a quella di cessazione di tale rapporto e l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda.

Può essere valutato anche il periodo di pratica ed iscrizione ad albi professionali – art. 13 DPR 1092/73 a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l’ammissione in servizio.