Part-Time
Legge 554/88 e Dpcm 117 del 17/03/1989
Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali, possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nella misura del 20% del propria dotazione organica . Tale misura può essere aumentata del 40% nel caso di Amministrazioni di Comuni con meno di 10.000 abitanti .
La prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50% delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente e la riduzione può essere così distribuita :
per ogni giorno del mese ;
per alcuni giorni del mese o per alcuni mesi dell'anno;
per ogni giorno del mese con una riduzione maggiore in alcuni giorni .
Il trattamento economico è ridotto in proporzione e non si possono effettuare prestazioni straordinarie .
I dipendenti non possono richiedere la trasformazione del rapporto senza che siano trascorsi tre anni dall'assunzione a tempo parziale o a tempo pieno e la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno. L'Amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni .
Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:
essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ;
avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
Diritto a pensione:
Gli anni di servizio a part-time sono da considerarsi utili per intero ai fini del diritto a pensione .
Misura della pensione:
Per il calcolo della pensione gli anni a part-time vanno moltiplicati per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale ridotto e orario settimanale a tempo pieno.
Esempio:
a = 20 anni servizio part-time
b = 18 ore settimanali a part-time
c = 36 ore settimanali a tempo pieno
Il periodo di servizio per il calcolo della pensione sarà:
a * b/c = 20 * 18/36 = 10 anni
Se da part-time si passa a tempo pieno e cessando dal servizio non sono trascorsi almeno cinque anni dalla trasformazione del rapporto di lavoro, si applica, per la determinazione della retribuzione pensionabile, la media ponderata secondo la legge n° 153 del 23/04/1981 .
Esempio:
retribuzione a tempo pieno goduta per due anni : £ 30.000.000 ;
retribuzione a tempo parziale : £ 15.000.000 ;
media ponderata : [(30.000.000 * 24)+(15.000.000 * 36)]: 60 = 21.000.000
La prima quota di pensione sarà calcolata con riferimento ad una retribuzione di £ 21.000.000