BUONUSCITA E TFR
I pubblici dipendenti possono trovarsi in
regime di TFS (buonuscita) oppure in regime di TFR (trattamento di fine
rapporto).
La buonuscita è percepita dal personale in servizio di ruolo al 31/12/2000, il
personale assunto a partire dal 1/1/2001 ha diritto al TFR.
Il personale della scuola può controllare il cedolino dello stipendio
rilasciato dal Tesoro per sapere se è corretta l’indicazione ai fini
previdenziali: TFS per buonuscita, TFR per trattamento di fine rapporto.
I trattamenti vengono corrisposti dall’INPDAP
alla cessazione o comunque interrompendo, anche per un solo giorno, il rapporto
di lavoro. Non vengono corrisposti in caso di passaggio di ruolo, se si passa da un’amministrazione
all’altra o da una nomina all’altra senza interrompere il servizio.
I due istituti sono regolati da normative differenti, sia per la gestione che
per il calcolo dell'indennità.
Per quanto riguarda il personale a tempo
determinato, la data del passaggio da un regime all’altro è quella del
30/5/2000, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 20/12/99. Da questa data i
supplenti temporanei o annuali, per servizi superiori ai 15 giorni nel mese,
hanno ricevuto dall’INPDAP, ad ogni interruzione del rapporto di lavoro, la
liquidazione del TFR.
Buonuscita:
Il calcolo dipende da due parametri, gli anni di servizio utili e la retribuzione in godimento al momento della cessazione.
L'anzianità utile è costituita da:
1) servizio di ruolo
2) incarichi annuali con trattenuta fondo buonuscita
3) servizio militare cessato posteriormente al 31 gennaio
1987
3) servizi preruolo, comprese le maggiorazioni e il servizio
militare anteriore al 31/1/87, se
riscattati.
L’anzianità utile si misura in anni e il periodo residuo si arrotonda ad anno
intero se è di almeno 6 mesi e 1 giorno.
La retribuzione utile è considerata per 13
mensilità, nella misura dell’80%, ed è costituita da:
1) stipendio lordo tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) indennità integrativa speciale
4) retribuzione ore
eccedenti
5) retribuzione di
posizione dei dirigenti scolastici
6) retribuzione di
anzianità
Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali
differiti a data posteriore alla cessazione.
L’indennità integrativa è stata
introdotta nel calcolo della buonuscita:
- dal 1/12/84 nella misura del 60% (Legge 87/94)
- dal 1/1/03 nella misura intera (CCNL del 24/7/03, art. 76, comma 2)
La buonuscita lorda si ottiene
moltiplicando un dodicesimo della retribuzione utile per gli anni maturati.
E' soggetta alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere
inclusa nella dichiarazione dei redditi.
Il calcolo dell'IRPEF è piuttosto complesso, la trattenuta varia in rapporto
all'ammontare dell'importo lordo, agli anni utili ed ai periodi riscattati.
Possiamo indicativamente considerare che con 35 anni utili, di cui 5 per
riscatto, stante la normativa IRPEF vigente dal 1/1/2007, va dal 14% su un
importo lordo di 45.000 euro al 17% per importo lordo di circa 70.000 euro.
TFR:
Il TFR è basato sul principio
dell'accantonamento e non sull'ultimo stipendio. Ogni anno solare si considera
la retribuzione lorda utile ricevuta, si divide per 13,5 e si ottiene la quota
annuale da accantonare.
La quota annuale si aggiunge a quanto già accantonato negli anni precedenti,
dopo averlo rivalutato dell'inflazione; l'indice di rivalutazione è costituito
da una percentuale dell'1,5% fissa e dal 75% dell'indice ISTAT relativo
all'inflazione.
Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera
l'inflazione, viceversa è inferiore.
La retribuzione utile e quindi soggetta alla trattenuta comprende:
1) la retribuzione lorda tabellare
2) eventuale assegno ad personam
3) l'indennità integrativa speciale
4) la tredicesima
5) la retribuzione ore
eccedenti
6) la retribuzione di
posizione dei dirigenti scolastici
Anche in questo caso è escluso il salario accessorio come la retribuzione professionale docenti e il fondo d’istituto.
TRATTENUTA PREVIDENZIALE
I pubblici dipendenti sono sottoposti ad
una trattenuta ai fini del trattamento di buonuscita o di TFR pari al 2,50%
dell'80% della retribuzione utile.
La trattenuta, esistente quando tutti i pubblici dipendenti godevano del regime
più favorevole della buonuscita, è stata mantenuta anche per i dipendenti in
regime di TFR.
E' una discriminizazione nel confronto con i dipendenti privati che hanno sempre
goduto del regime di TFR, ma non sono mai stati soggetti ad alcuna trattenuta.
Ma non è la sola: mentre i dipendenti privati possono in determinati casi, come
l'acquisto della prima casa, chiedere all'azienda il 75% del TFR maturato, i
dipendenti pubblici non possono avvalersi di questa opportunità.
Curiosità: La trattenuta viene applicata
all'80% della retribuzione nella misura del 2,50% per cui se consideriamo
l'intera retribuzione diventa del 2%.
Quindi abitualmente possiamo dire tranquillamente che la trattenuta è del 2%,
matematicamente parlando è la stessa cosa.
Giuridicamente non è la tessa cosa: la buonuscita viene calcolata sull'80%
della retribuzione utile e quindi sarebbe illegale sottoporre a trattenuta anche
la parte che non concorre al beneficio.
E' una questione di lana caprina? Non proprio, la giurisprudenza è fatta anche
di queste cose: proviamo a modificare la dizione e subito troverete un giudice
pronto a darvi ragione e a farla diminuire.
Per cui chi vuol essere corretto nella forma e nella sostanza continui a dire:
il 2,50% dell'80% della retribuzione.