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TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 |
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La totalizzazione
era stata introdotta dall’art. 71 della legge 388/2000 per permettere a
quanti avevano posizioni contributive in più casse pensionistiche,
ma non maturavano in nessuna di esse i requisiti alla pensione,
di riunire gratuitamente questi contributi e ottenere il
trattamento pensionistico senza dover ricorrere alla ricongiunzione legge
29/79 in molti casi piuttosto onerosa. Il decreto
legislativo di attuazione della legge delega 243/04 da poco approvato, ha
riveduto questo istituto con modifiche radicali a partire dal 1/1/2006: -
si può chiedere la totalizzazione al
compimento dei 65 anni di età se in possesso di un’anzianità
contributiva complessiva di almeno 20 anni oppure con 40 anni di
contributi complessivi a prescindere dall’età; -
è fissata in 6 anni la durata minima di
ogni periodo contributivo da totalizzare; -
possono ricorrervi anche i superstiti per
ottenere la pensione di reversibilità; -
la domanda deve essere presentata
all’amministrazione presso la quale si presta servizio al momento del
pensionamento e può essere presentata anche da chi ha già in corso una
domanda di ricongiunzione legge 29/79, presentata prima dell’entrata in
vigore del nuovo decreto legislativo; -
la pensione viene calcolata col sistema
pro-rata, ovvero ognuna delle casse interessate corrisponde la sua quota;
viene erogata dall’INPS,
che poi si rivale sia per gli importi sborsati per conto di altre
casse che per gli oneri di gestione; -
il sistema di calcolo è quello
contributivo, ma se il dipendente ha maturato in una o più casse i
requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, queste casse calcolano la
loro quota di pensione col sistema vigente nelle stesse. Con l’art. 6
del decreto legislativo, infine, viene riconosciuto ai liberi
professionisti iscritti a gestioni private rette dal sistema contributivo
(ai sensi del d.l. 103/96) l’applicazione della legge 45/90 e quindi la
possibilità di ricongiungere periodi assicurativi inferiori a 5 anni. Alla
totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori autonomi o i
liberi professionisti che hanno
periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure quanti sono
iscritti alla gestione separata INPS, come i co.co.co o i lavoratori a
progetto, i cui contributi non potevano essere trasferiti. La
disciplina abrogata dal rimane in vigente per le domande presentate prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2/2/06 n° 42, se
più favorevole.
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