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Decreto
Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
"Disposizioni
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 16 febbraio 2006
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o),
e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista
la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto
il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto
il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto
l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7
febbraio 2003, n. 57;
Viste
le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2006;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando
le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di
cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non
inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica
pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il
Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di
cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a)
il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a
venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia
accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b)
sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed
anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La
totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per
intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di
totalizzazione.
Art. 2.
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai
superstiti
1. La facoltà di
cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e
permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia
deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla
pensione di inabilità e' conseguito in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato
invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile
per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento
della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti
rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi
risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3.
Esercizio del diritto
1. La
totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda
del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente
gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e',
ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante
accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti
pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto
legislativo.
3. Per i casi di
esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore,
titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla
totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il
cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del
pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta
dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi
eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli
interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere
esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4.
Modalità di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni
interessate, ciascuna per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi
periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. La misura del
trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e'
determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato
il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di
totalizzazione.
3. Per gli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le
regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti
parametri:
a)
ai fini della determinazione del montante contributivo si
considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il
tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo
delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi
quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le
contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b)
il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90 per
cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del
patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di
capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di
capitalizzazione risulti superiore a quello derivante
dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità
antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di
capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c)
l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il
montante individuale di cui alle lettere a) e b)
per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto
al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi
demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d)
la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui
alle lettere a), b) e c), viene
maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata
presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui
all'allegato 1.
4. I parametri di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 3,
nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere
modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti
e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei
singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli
iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a
quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo
maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a
quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo
relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione
previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del
trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e'
determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi
ordinamenti.
7. Le quote di
pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle
singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni
interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione
nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,
nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei
seguenti parametri:
a)
sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b)
ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c)
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d)
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a
titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con
riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla
base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle
gestioni interessate.
Art. 5.
Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei
trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in
relazione alla propria quota.
2. Il pagamento
degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato
dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite
convenzioni.
3. I trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso del dante causa.
Art. 6.
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi
del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli enti
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5
marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa
indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva
matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto
incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il
metodo contributivo.
Art. 7.
Norme finali
1. La facoltà di
totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina
abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte
salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi
assicurativi.
Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede,
quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a
valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo
delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2.
Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo
11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula
per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli
enti previdenziali privatizzati
Ptot = P0 * ( ------ ) + P1 * ( ----------- )
dove:
Ptot = Quota di
pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
P0 =
Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo
vigente nell'ente previdenziale
P1 =
Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo
di cui alle lettere a), b), c) dell'art.
4, comma 3
A =
Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a
pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non
prevista
a =
Anzianità contributiva maturata presso l'ente
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