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LE RICONGIUNZIONI IN USCITA
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La norma prevede due distinte procedure
per il trasferimento della posizione assicurativa (contributi) verso INPS
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Legge 322 del 8/4/1958 Questa legge prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP . Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati . E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP . Legge 29/79 art.1 La ricongiunzione dei periodi assicurativi verso l'INPS ai sensi dell'art. 1 legge 29/79 è gratuita ed è prevista per i titolari di contribuzione nei due istituti previdenziali . Riguarda tutti i contributi versati all'INPDAP compresi i riscatti o precedenti ricongiunzioni in entrata . La domanda va presentata all 'INPS .
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