LE RICONGIUNZIONI IN USCITA

 


La norma prevede due distinte procedure per il trasferimento della posizione assicurativa (contributi) verso INPS .
  • La costituzione di posizione assicurativa presso l' INPS ai sensi della legge 322/58 .
  • La ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 legge 29/79

Legge 322 del 8/4/1958

Questa legge prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP .

Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati .

E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP .

Legge 29/79 art.1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi verso l'INPS ai sensi dell'art. 1 legge 29/79 è gratuita ed è prevista per i titolari di contribuzione nei due istituti previdenziali . Riguarda tutti i contributi versati all'INPDAP compresi i riscatti o precedenti ricongiunzioni  in entrata .

La domanda va presentata all 'INPS .

 

 

 

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